Differenze tra le versioni di "Istituzioni di diritto privato Turno 1/2005-2006"
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Quindi la normativa a partire dal '96 ha introdotto anche la figura dell'interessato e la sua tutela rispetto a prima in cui gli attori principali rimanevano titolare e dati. | Quindi la normativa a partire dal '96 ha introdotto anche la figura dell'interessato e la sua tutela rispetto a prima in cui gli attori principali rimanevano titolare e dati. | ||
Il trattamento di dati sensibili richiede oltre ad un consenso scritto anche il consenso del garante. | Il trattamento di dati sensibili richiede oltre ad un consenso scritto anche il consenso del garante. | ||
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+ | === Lezione di Mercoledì 12-10-05 === | ||
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+ | Il Descreto Legislativo 196/03 recepisce la direttiva comunitaria 58/01,riguardo alla tutela dei dati personali. Va detto che la tutela dei dati personali è considerata <u>attività pericolosa</u>. con questo termine s'intende dire che l'interessato,in caso di un trattamento scorretto dei suoi dati personali,il quale gli ha casuato danni,deve solo dimostrare di aver subito il danno e la controparte provvederà a difendersi. Questo si contrappone alle attività non pericolose,in cui se l'interessato subisce un danno,oltre a provarlo deve anche provare la colpevolezza,l'intenzionalità o l'imperizia del soggetto che gli ha casuato il danno trattando irregolarmente i dati. quindi il secondo caso è molto più difficile da dimostrare rispetto al primo. | ||
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+ | Fatta questa premessa,questa parte del codice è trattata con gli articoli: | ||
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+ | * '''art.122''': c'è un riferimento ai cookies,e possiamo distinuere tra quelli "buoni" che hanno come unico scopo il favorire la comunicazione tra abbontao/utente e server per la fruizione di servizi(legittimo),e quelli "cattivi",che raccolgono informazioni sul computer dell'interessato,per scopi commerciali o di altro tipo,senza il suo consenso(illegittimo); | ||
+ | * '''art.123''': la conservazione dei dati deve essere attuata in relazione alle finalità per cui vengono raccolti,in maniera necessaria e per un tempo ragionevole,sempre in linea alle finalità; se quest'ultima è di tipo commerciale serve il consenso. Quest'articolo è sospeso a seguito del DL 155/05 fino al 31 dicembre 07 per motivi di sicurezza nazionale. fino a tale data i log di uso dei servizi telefonici e telematici sarà conservato('''NON''' il loro contenuto,per il quale servirebbe il consenso di un giudice con motivazioni particolari); | ||
+ | * '''art.132''': dati di traffico telefonico vengono conservati per 24 mesi,quelli telematici per 6 mesi per reati di vario tipo,mentre per fatti più gravi,come mafia,terrorismo,ecc a seguito della 155/05 si può prorogare al doppio del tempo la conservazione,anche se l'autorità giudiziaria non può accedervi dopo la scadenza "normale" per reati di altro tipo. | ||
+ | * '''art.126''': in rispetto a finalità e necessità della conservazione dei dati e del loro uso,serve i lconsenso per trattare i dati relativi all'ubicazione degli utenti relativamente al traffico dei dati stessi; | ||
+ | * '''art.129''': elenco telefonico è pubblico registro e come tale l'attività commerciale svolta reperendo tali dati non costituisce un'infrazione del codice,ma con l'arrivo dei nuovi elenchi il cittadino avrà a disposizione la scelta di decidere se accettare o meno che si disponga dei propri dati in esso contenuti per uso commerciale(telemarketing,posta,ecc); | ||
+ | * '''art.130''': per l'uso automatizzato di chiamate a scopo commerciale serve il consenso,così vale anche per la posta elettronica. In merito a spamming non commerciale,la questione è affrontata dal garante,che vieta il mail grabbing,ossia la raccolta di informazioni e l'uso di dati,pubblicati sul web o in altro luogo per uno '''specifico''' scopo,con uno scopo diverso per quello per cui sono stati resi disponibili. | ||
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+ | * '''art.31''':assetto organizzativo. L'interessato è il destinatario di queste norme,ove il titolare deve attuare obbligatoriamente delle minime norme di sicurezza,e se lo ritiene necessario,applicarne di ulteriori. La mancata osservazione di tali nomre,comporta responsabilità penale,nel primo caso,e può comportare quella civile nel secondo. |
Versione delle 14:54, 12 ott 2005
Diritto Privato, anno 2005/2006
Diritto Privato è un corso fondamentale per la laurea in comunicazione digitale.
=== Docenti === Daniela Redolfi
e-mail: mailto:daniela.redolfi@rcm.inet.it
Orari delle lezioni
Martedì | Mercoledì |
---|---|
08:30-10:30 Aula V2 | 08:30-10:30 Aula V2 |
Orario di ricevimento dei docenti
Mandate una mail.
Sito del corso
Il sito principale è la linea diretta,presso la rete civica di milano reperibile qui.Lì si possono fare domande e trovare le slides presentate nel corso nella cartella DIR.PRIVATO 05-06.
Materiale didattico
- Slides sempre nel sito indicato prima;
- Non c'è un libro di testo;
Modalità d'esame
L'esame consiste di due modalità:
- SCRITTO: attraverso risposte quiz su computer;
- PRATICA: una ricerca;
Diario del corso
Lezione di Martedì 4-10-05
- Distinzione fra diritto privato e pubblico,cosa e chi disciplinano e quindi dove interagiscono.
- Fonti del diritto italiano:
- costituzione;
- leggi;
- regolamenti;
- usi;
- Fonti del diritto comunitario:
- regolamenti;
- direttive;
- decisioni;
- raccomandamenti e pareri;
Lezione di Mercoledì 5-10-05
- Distinzione e motivazione della nascita di informatica giuridica(l'informatica viene in supporto del diritto) e del diritto dell'informatica(l'espansione dell'informatica in tutta la sua novità porta i legislatori a chiedersi se sia necessaria una sua regolamentazione,il diritto si applica all'informatica);
- Aspetti delle precedenti discipline applicate in Europa e in USA;
- Distinzione tra Civil Law e Common Law:
- Information retrival: caratteristica che distingue l'applicazione dell'informatica al diritto in Europa,necessità di reperire il materiale giuridico;
- Aspetti delle precedenti discipline applicate in Europa e in USA;
- Legimatica: usa strumenti informatici e sistemi intelligenti a supporto di:
- redazione dei testi;
- valutazione dell'impatto normativo a livello legislativo,sociale e amministrativo;
- Che cos'è il diritto dell'informatica: novità del fenomeno porta la comunità europea a normare il settore perchè al suo emergere,si nota la difficoltà ad amministrarlo;
- Interventi nel settore pubblico e privato;
Lezione di Martedì 11-10-05
Tutela dei dati personali Nasce da un'evoluzione del concetto di riservatezza,diritto che si deduce indirettamente da principi di:
- dignità umana;
- libertà personale;
- segretezza delle comunicazioni;
A fianco del diritto della riservatezza(esser lasciato solo) si affianca la tutela dei dati personali,che si fonda su questi principi:
- qualità del dato: esattezza ed eventuale aggiornamento;
- finalità del dato: legittimità e determinatezza del motivo della raccolta ed uso dei dati;
- necessità del dato: pertinenza e non eccedenza dei dati i nrelazione alla finalità;
Lo scopo diventa rilevante nella tutela dei dati personali.
Definizione delle seguenti figure e concetti:
- titolare;
- interessato;
- dato personale:
- dato sensibile;
- dato giuridico;
- dato identificativo;
La tutela dei dati personali trova attuazione non solo per banche dati ed archivi,ma anche per lettere o post-it per esempio,se essi contengono dati personali. Il codice a protezione dei dati personali è il DL 196/03,dove si prevedono norme specifiche per vari settori a seconda che chi tratti i dati personali sia un ente pubblico o privato.
L'informativa è lo strumento a disposizione dell'interessato per sapere a quale scopo vengono trattati i dati su di lui,chi li tratta,perchè e per quanto tempo. Se il soggetto che vuol trattare idati personali è privato,serve i lconsenso dell'interessato a meno di certe eccezioni(obblighi di legge o di contratto,ecc..). Quindi la normativa a partire dal '96 ha introdotto anche la figura dell'interessato e la sua tutela rispetto a prima in cui gli attori principali rimanevano titolare e dati. Il trattamento di dati sensibili richiede oltre ad un consenso scritto anche il consenso del garante.
Lezione di Mercoledì 12-10-05
Il Descreto Legislativo 196/03 recepisce la direttiva comunitaria 58/01,riguardo alla tutela dei dati personali. Va detto che la tutela dei dati personali è considerata attività pericolosa. con questo termine s'intende dire che l'interessato,in caso di un trattamento scorretto dei suoi dati personali,il quale gli ha casuato danni,deve solo dimostrare di aver subito il danno e la controparte provvederà a difendersi. Questo si contrappone alle attività non pericolose,in cui se l'interessato subisce un danno,oltre a provarlo deve anche provare la colpevolezza,l'intenzionalità o l'imperizia del soggetto che gli ha casuato il danno trattando irregolarmente i dati. quindi il secondo caso è molto più difficile da dimostrare rispetto al primo.
Fatta questa premessa,questa parte del codice è trattata con gli articoli:
- art.122: c'è un riferimento ai cookies,e possiamo distinuere tra quelli "buoni" che hanno come unico scopo il favorire la comunicazione tra abbontao/utente e server per la fruizione di servizi(legittimo),e quelli "cattivi",che raccolgono informazioni sul computer dell'interessato,per scopi commerciali o di altro tipo,senza il suo consenso(illegittimo);
- art.123: la conservazione dei dati deve essere attuata in relazione alle finalità per cui vengono raccolti,in maniera necessaria e per un tempo ragionevole,sempre in linea alle finalità; se quest'ultima è di tipo commerciale serve il consenso. Quest'articolo è sospeso a seguito del DL 155/05 fino al 31 dicembre 07 per motivi di sicurezza nazionale. fino a tale data i log di uso dei servizi telefonici e telematici sarà conservato(NON il loro contenuto,per il quale servirebbe il consenso di un giudice con motivazioni particolari);
- art.132: dati di traffico telefonico vengono conservati per 24 mesi,quelli telematici per 6 mesi per reati di vario tipo,mentre per fatti più gravi,come mafia,terrorismo,ecc a seguito della 155/05 si può prorogare al doppio del tempo la conservazione,anche se l'autorità giudiziaria non può accedervi dopo la scadenza "normale" per reati di altro tipo.
- art.126: in rispetto a finalità e necessità della conservazione dei dati e del loro uso,serve i lconsenso per trattare i dati relativi all'ubicazione degli utenti relativamente al traffico dei dati stessi;
- art.129: elenco telefonico è pubblico registro e come tale l'attività commerciale svolta reperendo tali dati non costituisce un'infrazione del codice,ma con l'arrivo dei nuovi elenchi il cittadino avrà a disposizione la scelta di decidere se accettare o meno che si disponga dei propri dati in esso contenuti per uso commerciale(telemarketing,posta,ecc);
- art.130: per l'uso automatizzato di chiamate a scopo commerciale serve il consenso,così vale anche per la posta elettronica. In merito a spamming non commerciale,la questione è affrontata dal garante,che vieta il mail grabbing,ossia la raccolta di informazioni e l'uso di dati,pubblicati sul web o in altro luogo per uno specifico scopo,con uno scopo diverso per quello per cui sono stati resi disponibili.
- art.31:assetto organizzativo. L'interessato è il destinatario di queste norme,ove il titolare deve attuare obbligatoriamente delle minime norme di sicurezza,e se lo ritiene necessario,applicarne di ulteriori. La mancata osservazione di tali nomre,comporta responsabilità penale,nel primo caso,e può comportare quella civile nel secondo.