Differenze tra le versioni di "Istituzioni di diritto privato Turno 1/2005-2006"
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*# valutazione dell'impatto normativo a livello legislativo,sociale e amministrativo; | *# valutazione dell'impatto normativo a livello legislativo,sociale e amministrativo; | ||
− | * '''Diritto dell'informatica''': novità del fenomeno porta la comunità europea a normare il settore perchè al suo emergere,si nota la difficoltà ad amministrarlo. L'informatica si fa <u>oggetto del diritto</u>. Intorno agli anni '60 cominciano a porsi problematiche in ambito informatico. Sono fenomeni affrontabili attraverso norme già presenti o bisogna sollecitare un nuovo intervento normativo? Il giudice deve dare una soluzione ad un caso e non può astenersi,ci si chiede quindi se la risposta che può dare sia adeguata o meno sfruttando normativa vigente. Ci si chiede se l'intervento normativo sia lo strumento adeguato per regolamentare questo settore,invece di utilizzare norme autoprodotte,cioè deontologia e codici comportamentali,di facile modifica,senza l'intervento del parlamento. Si veda | + | * '''Diritto dell'informatica''': novità del fenomeno porta la comunità europea a normare il settore perchè al suo emergere,si nota la difficoltà ad amministrarlo. L'informatica si fa <u>oggetto del diritto</u>. Intorno agli anni '60 cominciano a porsi problematiche in ambito informatico. Sono fenomeni affrontabili attraverso norme già presenti o bisogna sollecitare un nuovo intervento normativo? Il giudice deve dare una soluzione ad un caso e non può astenersi,ci si chiede quindi se la risposta che può dare sia adeguata o meno sfruttando normativa vigente. Ci si chiede se l'intervento normativo sia lo strumento adeguato per regolamentare questo settore,invece di utilizzare norme autoprodotte,cioè deontologia e codici comportamentali,di facile modifica,senza l'intervento del parlamento. Si veda anche la questione relativa alla regolamentazione di Internet,in cui il popolo della rete sottolinea la svincolatezza dalla normativa degli stati,un luogo libero in cui potersi esprimere,e regolamentato dagli stessi utenti,insomma autogestito. L'intervento normativo c'è stato ed è consistente soprattutto ad opera della comunità europea. L'assenza di regolazione di questi fenomeni crea un ostacolo alla diffusione di informazioni,dati,prodotti,ecc,fondamenot alla base degli interventi della comunità europea. Gli interventi normativi in campo italiano sono in buona parte dei recepimenti delle direttive comunitarie. <br> |
− | L'intervento normativo c'è stato ed è consistente soprattutto ad opera della comunità europea. L'assenza di regolazione di questi fenomeni crea un ostacolo alla diffusione di informazioni,dati,prodotti,ecc,fondamenot alla base degli interventi della comunità europea. Gli interventi normativi in campo italiano sono in buona parte dei recepimenti delle direttive comunitarie. <br> | ||
Nel <u>settore pubblico</u> ci si pone la questione del riconoscimento giuridico degli atti compiuti ricorrendo alle tecnologie informatiche. Ha valore il documento informatico e veicolato attraverso i mezzi stessi informatici,o c'è bisogno anke di una copia cartacea? | Nel <u>settore pubblico</u> ci si pone la questione del riconoscimento giuridico degli atti compiuti ricorrendo alle tecnologie informatiche. Ha valore il documento informatico e veicolato attraverso i mezzi stessi informatici,o c'è bisogno anke di una copia cartacea? | ||
Una delle prime legislazioni che riconoscono i registri tenuti con mezzi informatici è il catasto,registro che tiene nota delle proprietà immobiliari. E' il primo oggetto di legilazione. Il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio è tenuto solo attraverso mezzi informatici,così come le comunicazioni fra le imprese e le camere di commercio avviene solo eletronicamente e non cartaceamente,ricorrendo a sistemi di sicurezza (firme digitali,certificati digitali,ecc). Può qualificarsi come documento amministrativo anche quello informatico prodotto attraverso i mezzi informatici. Ci sono poi interventi che sollecitano l'intervento dell'informatica nella pubblica amministrazione. Nel <u>settore privato</u> vediamo leggi alla tutela del software e dei dati personali | Una delle prime legislazioni che riconoscono i registri tenuti con mezzi informatici è il catasto,registro che tiene nota delle proprietà immobiliari. E' il primo oggetto di legilazione. Il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio è tenuto solo attraverso mezzi informatici,così come le comunicazioni fra le imprese e le camere di commercio avviene solo eletronicamente e non cartaceamente,ricorrendo a sistemi di sicurezza (firme digitali,certificati digitali,ecc). Può qualificarsi come documento amministrativo anche quello informatico prodotto attraverso i mezzi informatici. Ci sono poi interventi che sollecitano l'intervento dell'informatica nella pubblica amministrazione. Nel <u>settore privato</u> vediamo leggi alla tutela del software e dei dati personali |
Versione delle 14:28, 21 nov 2005
Indice
- 1 Diritto Privato, anno 2005/2006
- 2 Diario del corso
- 2.1 Lezione di Martedì 4-10-05
- 2.2 Lezione di Mercoledì 5-10-05
- 2.3 Lezione di Martedì 11-10-05
- 2.4 Lezione di Mercoledì 12-10-05
- 2.5 Lezione di Martedì 18-10-05
- 2.6 Lezione di Mercoledì 19-10-05
- 2.7 Lezione di Martedì 25-10-05
- 2.8 Lezione di Mercoledì 2-11-05
- 2.9 Lezione di Martedì 8-11-05
- 2.10 Lezione di Mercoledì 9-11-05
- 2.11 Lezione di Martedì 15-11-05
- 2.12 Lezione di Mercoledì 16-11-05
Diritto Privato, anno 2005/2006
Diritto Privato è un corso fondamentale per la laurea in comunicazione digitale.
=== Docenti === Daniela Redolfi
e-mail: mailto:daniela.redolfi@rcm.inet.it
Orari delle lezioni
Martedì | Mercoledì |
---|---|
08:30-10:30 Aula V2 | 08:30-10:30 Aula V2 |
Orario di ricevimento dei docenti
Mandate una mail.
Sito del corso
Il sito principale è la linea diretta,presso la rete civica di milano reperibile qui.Lì si possono fare domande e trovare le slides presentate nel corso nella cartella DIR.PRIVATO 05-06.
Materiale didattico
- Slides sempre nel sito indicato prima;
- Non c'è un libro di testo;
Modalità d'esame
L'esame consiste di due modalità:
- SCRITTO: attraverso risposte quiz su computer;
- PRATICA: una ricerca;
Editaggio a cura di: --Voodoo 18:24, Nov 11, 2005 (CET)
Diario del corso
Lezione di Martedì 4-10-05
- Distinzione fra diritto privato e pubblico,cosa e chi disciplinano e quindi dove interagiscono. Negli ultimi decenni questa distinzione è stata resa più labile. Lo stato può intervenire(anzi deve) nei rapporti di diritto privato.
- Art.3 Costituzione:
- 1o comma: eguaglianza formale a fondamento di tutti gli stati liberali;
- 2o comma: eguaglianza sostanziale,stato sociale,lo stato si assume il compito di intervenire nei rapporti di natura privatistica e lo farà attraverso il diritto pubblico,che possiede. Per esempio il controllo dell'economia relativamente all'evitamento di posizioni monopolistiche sul mercato che impediscano la libera concorrenza è reso possibile da quest'articolo;
- Fonti del diritto italiano: è importante capire che il senso lo si arguisce solo dal significato delle parole usate nella legge e dalla ratio della stessa,cioè l'intenzione del legislatore;
- costituzione: stabilisce alcune norme su come devono essere fatte le leggi e la loro portata,le leggi non possono andare contro i principi della costituzione;
- leggi:
- fatte dalle camere;
- promulgate dal presidente della repubblica entro un mese dalla loro creazione,salvo urgenza. Il presidente verifica ulteriormente la costituzionalità delle stesse e la copertura delle risorse da loro richieste;
- pubblicazione dopo promulgazione e messa in vigore dopo 15 giorni;
- Decreti legislativi e decreti legge: hanno entrambi valore di legge. Il potere legislativo può essere conferito al governo per emanare decreti legislativi previa legge delega del parlamento,al contrario del decreto legge,emanabile a prescindere dalla delega parlamentare,ma che va poi convertito in legge entro 60 giorni,pena il suo decadimento - vedi risposta della prof. Il decreto legge non è reiterabile nel tempo al suo scadere se ha lo stesso contenuto e ci si ricorre in casi di necessità ed urgenza
- regolamenti: in genere la legge stabilisce i principi mentre i regolamenti ne attuano l'esecuzione,in linea ad essi;di fatto sono deliberati dal governo,il quale approva e redige anche il DPR;
- Usi: corollario delle leggi da essi richiamati,raccolti dalle Camere di Commercio,e riguardano vari settori;
Fin qua abbiamo visto le fonti del diritto nazionale,che vedono il Parlamento come legiferatore di leggi;
- Fonti del diritto comunitario: possibilità di emanare norme in certi contesti,gli stati non hanno ceduto la totalità della loro sovranità nazionale,ma una parte stabilita attraverso trattati. L'obiettivo è di disciplinare contesti normativi comuni,in particolare in merito alla libera circolazione di beni,servizi,capitali e lavoro;
- regolamenti: una volta adottato interviene direttamente nei rapporti dei cittadini di tutti gli stai membri. Ha portata generale.
- direttive: più frequente dei precedenti,indicazione di comportamento da attuare entro un termine. Il parlamento delega il governo attraverso la legge comunitaria a fare decreti legislativi in attuazione delle direttive comunitarie. I decreti legislativi sono quindi strumento di ricezione delle direttive.
- decisioni: per destinatari specifici e quindi non sono al pari di una legge come portata;
- raccomandamenti e pareri: non vincolanti; proposte di direttive in un certo contesto,si raccomanda una decisione
Lezione di Mercoledì 5-10-05
- Informatica giuridica: l'informatica viene in supporto del diritto
- diritto dell'informatica: l'espansione dell'informatica in tutta la sua novità porta i legislatori a chiedersi se sia necessaria una sua regolamentazione,il diritto si applica all'informatica;
Loevinger,funzionario dell'antitrust americano,pensa di ricorrere alle scienze informatiche a sipporto delle sue ricerche di mercato. Baade,affronta l'uso dell'informatica per vedere se era possibile utilizzarla nell'attività giuridica,poichè le leggi si fondano su sillogismi,quindi si pensa di applicare modelli logici alle norme,e per le previsioni delle sentenze:ciò deriva proprio dal sistema giurisprudenziale:
- Civil Law: il fondamento è costituito dalla legge e il giudice è libero di decidere ed interpretarla(sistema europeo);
- Common Law:precedenti giurisprudenziali costituiscono la norma,un vincolo forte nei confronti del giudice(sistema americano);
In Europa l'informatica giuridica si sviluppa in due aree:
- Information retrival: necessità di reperire il materiale giuridico; la corposa produzione nomratica e la sua frequente modifica mettono in crisi la conoscenza della norma stessa,principuio su cui si basa il sistema. C'è parimenti la difficoltà nel riconoscere l'applicabilità di una particolare norma per affrontare determinati problemi; negli anni 70 nascono le prime banche dati giuridiche.
Corte di cassazione ha ufficio di massimario che riceve le sentenze dei tribunali,estraendone delle massime. Queste vengono pubblicate sul massimario,e sono strumenti che individuano l'interpretazione della norma. L'informatizzazione del massimario è una delle prime applicazioni dell'informatica giuridica da noi. Accanto a queste si è passati ad organizzare le leggi,nella loro evoluzione. L'operatore del diritto reperisce più facilmente le fonti quindi,ma il cittadino di solito non vi accede facilmente anche perchè sono a pagamento. Si va attivando un movimento per diffondere la conoscenza giuridica tra i cittadini,nascita di servizi web che mettono a disposizione le fonti giuridiche ad accesso gratuito. L'accesso alla gazzetta ufficiale è a pagamento.
L'informatica giuridica si sviluppa anche in merito all'applicazione dei modelli logici per lo sviluppo di testi normativi,come la legimatica. Serve chiarezza nell'esporre la norma e coerenza con le leggi prodotte in precedenza. Supporto alla valutazione dell'impatto ricettivo e amministrativo delle leggi.
L'informatica a supporto dell'analisi giuridica:
- Legimatica: usa strumenti informatici e sistemi intelligenti a supporto di:
- redazione dei testi;
- valutazione dell'impatto normativo a livello legislativo,sociale e amministrativo;
- Diritto dell'informatica: novità del fenomeno porta la comunità europea a normare il settore perchè al suo emergere,si nota la difficoltà ad amministrarlo. L'informatica si fa oggetto del diritto. Intorno agli anni '60 cominciano a porsi problematiche in ambito informatico. Sono fenomeni affrontabili attraverso norme già presenti o bisogna sollecitare un nuovo intervento normativo? Il giudice deve dare una soluzione ad un caso e non può astenersi,ci si chiede quindi se la risposta che può dare sia adeguata o meno sfruttando normativa vigente. Ci si chiede se l'intervento normativo sia lo strumento adeguato per regolamentare questo settore,invece di utilizzare norme autoprodotte,cioè deontologia e codici comportamentali,di facile modifica,senza l'intervento del parlamento. Si veda anche la questione relativa alla regolamentazione di Internet,in cui il popolo della rete sottolinea la svincolatezza dalla normativa degli stati,un luogo libero in cui potersi esprimere,e regolamentato dagli stessi utenti,insomma autogestito. L'intervento normativo c'è stato ed è consistente soprattutto ad opera della comunità europea. L'assenza di regolazione di questi fenomeni crea un ostacolo alla diffusione di informazioni,dati,prodotti,ecc,fondamenot alla base degli interventi della comunità europea. Gli interventi normativi in campo italiano sono in buona parte dei recepimenti delle direttive comunitarie.
Nel settore pubblico ci si pone la questione del riconoscimento giuridico degli atti compiuti ricorrendo alle tecnologie informatiche. Ha valore il documento informatico e veicolato attraverso i mezzi stessi informatici,o c'è bisogno anke di una copia cartacea? Una delle prime legislazioni che riconoscono i registri tenuti con mezzi informatici è il catasto,registro che tiene nota delle proprietà immobiliari. E' il primo oggetto di legilazione. Il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio è tenuto solo attraverso mezzi informatici,così come le comunicazioni fra le imprese e le camere di commercio avviene solo eletronicamente e non cartaceamente,ricorrendo a sistemi di sicurezza (firme digitali,certificati digitali,ecc). Può qualificarsi come documento amministrativo anche quello informatico prodotto attraverso i mezzi informatici. Ci sono poi interventi che sollecitano l'intervento dell'informatica nella pubblica amministrazione. Nel settore privato vediamo leggi alla tutela del software e dei dati personali
Lezione di Martedì 11-10-05
Tutela dei dati personali Nasce da un'evoluzione del concetto di riservatezza,diritto che si deduce indirettamente da principi di:
- dignità umana;
- libertà personale;
- segretezza delle comunicazioni;
A fianco del diritto della riservatezza(esser lasciato solo) si affianca la tutela dei dati personali,che si fonda su questi principi:
- qualità del dato: esattezza ed eventuale aggiornamento;
- finalità del dato: legittimità e determinatezza del motivo della raccolta ed uso dei dati;
- necessità del dato: pertinenza e non eccedenza dei dati i nrelazione alla finalità;
Lo scopo diventa rilevante nella tutela dei dati personali.
Definizione delle seguenti figure e concetti:
- titolare;
- interessato;
- dato personale:
- dato sensibile;
- dato giuridico;
- dato identificativo;
La tutela dei dati personali trova attuazione non solo per banche dati ed archivi,ma anche per lettere o post-it per esempio,se essi contengono dati personali. Il codice a protezione dei dati personali è il DL 196/03,dove si prevedono norme specifiche per vari settori a seconda che chi tratti i dati personali sia un ente pubblico o privato.
L'informativa è lo strumento a disposizione dell'interessato per sapere a quale scopo vengono trattati i dati su di lui,chi li tratta,perchè e per quanto tempo. Se il soggetto che vuol trattare idati personali è privato,serve i lconsenso dell'interessato a meno di certe eccezioni(obblighi di legge o di contratto,ecc..). Quindi la normativa a partire dal '96 ha introdotto anche la figura dell'interessato e la sua tutela rispetto a prima in cui gli attori principali rimanevano titolare e dati. Il trattamento di dati sensibili richiede oltre ad un consenso scritto anche il consenso del garante.
Lezione di Mercoledì 12-10-05
Il Descreto Legislativo 196/03 recepisce la direttiva comunitaria 58/01,riguardo alla tutela dei dati personali. Va detto che la tutela dei dati personali è considerata attività pericolosa. con questo termine s'intende dire che l'interessato,in caso di un trattamento scorretto dei suoi dati personali,il quale gli ha casuato danni,deve solo dimostrare di aver subito il danno e la controparte provvederà a difendersi. Questo si contrappone alle attività non pericolose,in cui se l'interessato subisce un danno,oltre a provarlo deve anche provare la colpevolezza,l'intenzionalità o l'imperizia del soggetto che gli ha casuato il danno trattando irregolarmente i dati. quindi il secondo caso è molto più difficile da dimostrare rispetto al primo.
Fatta questa premessa,questa parte del codice è trattata con gli articoli:
- art.122: c'è un riferimento ai cookies,e possiamo distinuere tra quelli "buoni" che hanno come unico scopo il favorire la comunicazione tra abbontao/utente e server per la fruizione di servizi(legittimo),e quelli "cattivi",che raccolgono informazioni sul computer dell'interessato,per scopi commerciali o di altro tipo,senza il suo consenso(illegittimo);
- art.123: la conservazione dei dati deve essere attuata in relazione alle finalità per cui vengono raccolti,in maniera necessaria e per un tempo ragionevole,sempre in linea alle finalità; se quest'ultima è di tipo commerciale serve il consenso. Quest'articolo è sospeso a seguito del DL 155/05 fino al 31 dicembre 07 per motivi di sicurezza nazionale. fino a tale data i log di uso dei servizi telefonici e telematici sarà conservato(NON il loro contenuto,per il quale servirebbe il consenso di un giudice con motivazioni particolari);
- art.132: dati di traffico telefonico vengono conservati per 24 mesi,quelli telematici per 6 mesi per reati di vario tipo,mentre per fatti più gravi,come mafia,terrorismo,ecc a seguito della 155/05 si può prorogare al doppio del tempo la conservazione,anche se l'autorità giudiziaria non può accedervi dopo la scadenza "normale" per reati di altro tipo.
- art.126: in rispetto a finalità e necessità della conservazione dei dati e del loro uso,serve i lconsenso per trattare i dati relativi all'ubicazione degli utenti relativamente al traffico dei dati stessi;
- art.129: elenco telefonico è pubblico registro e come tale l'attività commerciale svolta reperendo tali dati non costituisce un'infrazione del codice,ma con l'arrivo dei nuovi elenchi il cittadino avrà a disposizione la scelta di decidere se accettare o meno che si disponga dei propri dati in esso contenuti per uso commerciale(telemarketing,posta,ecc);
- art.130: per l'uso automatizzato di chiamate a scopo commerciale serve il consenso,così vale anche per la posta elettronica. In merito a spamming non commerciale,la questione è affrontata dal garante,che vieta il mail grabbing,ossia la raccolta di informazioni e l'uso di dati,pubblicati sul web o in altro luogo per uno specifico scopo,con uno scopo diverso per quello per cui sono stati resi disponibili.
- art.31:assetto organizzativo. L'interessato è il destinatario di queste norme,ove il titolare deve attuare obbligatoriamente delle minime norme di sicurezza,e se lo ritiene necessario,applicarne di ulteriori. La mancata osservazione di tali nomre,comporta responsabilità penale,nel primo caso,e può comportare quella civile nel secondo.
Lezione di Martedì 18-10-05
- diritto d'autore: trova attuazione nella legge 633/41 e nelle sue successive mnodifiche aggiuntive nel tempo;
- art 1: elenco di opere tutelate non è in alcun modo tassativo;la creatività è l'elemento discriminante per decidere se tutelare o meno un'opera e le sue elaborazioni;
- sentenza 95: ribadisce l'esemplificazione dell'elenco;
Oggetto della tutela è l'opera,il destinatario della tutela l'autore;il diritto d'autore viene in essere con la creazione dell'opera; Cassazione sent. 93: si ribadisce l'essenzialità della creazione a prescindere dall'originalità/novità dell'opera;è la forma d'espressione dell'idea ad essere tutelata;
- Abbiamo visto:
- opere collettive;
- comunione;
- composte;
Diritto d'autore si basa su due diritti:
- morale:
- inalienabile;
- eterno;
- soggettivo,diritto di paternità dell'opera;
- patrimoniale:
- finito nel tempo;
- cessione dei diritti provata per iscritto;
- possibilità di utilizzo svincolata dal permesso dell'autore:
- articoli di giornale riprodotti su altri giornali o riviste(non siti web);
- lo stesso vale per i discorsi pubblici;
- la riproduzione personale è consentita sempre che nn vada ad incidere negativamente allo sfruttamento economico dell'opera,non a fini di lucro e svolta dall'interessato;
- la riproduzione al pubblico è vietata con gli stessi motivi;
Lezione di Mercoledì 19-10-05
Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)
Lezione di Martedì 25-10-05
Visti 3 esempi di opere on-line:
- siti web: ciò che è rilevante ai termini di legge è la forma espressiva del suo contenuto,non il : sito web in sè;
- liste di discussione: se i contributi degli utenti hanno carattere di creatività e : originalità,sono tutelati dal diritto d'autore,mentre chi ha raccolto i dati/contributi,se ha : fatto un investimento(tempo/soldi,ecc) a prescindere dall'originalità dei dati stessi,gode del : diritto sui generis. Per essere considerate opere collettive,tutti i contributi al suo interno : dovrebbero essere considerati opere,ma più spesso accade siano facilmente considerate come : banche dati;
- motori di ricerca: (fase di produzione banca dati)è una raccolta di link,quindi una banca : dati,può essere soggetto a diritto sui generis(c'è sicuramente un grande lavoro di raccolta),per : quanto riguarda il diritto d'autore,richiederebbe scelta e coordinamento del materiale; (fase : di ricerca) ci si può vedere applicati i diritti connessi,lavoro correlato al diritto d'autore;
- Foto:
- mero atto riproduttivo: diritti connessi,durano fino a 20 anni dopo la morte dell'autore; sono : assenti caratteri di originalità perchè sussista il diritto d'autore;
- opera: c'è creatività e gode del dititto d'autore applicabile fino a 70 anni dopo la morte : dell'autore; si parla di diritti del fotografo,non di ciò che è ritratto;
Se (c'è il nome dell'autore della foto) allora chiedo consenso per diritti di riproduzione Se li nega allora non faccio nulla altrimenti Se (è mero atto riproduttivo) allora posso far valere eccezione sul diritto di riproduzione [*] altrimenti è soggetta a diritto d'autore e non è riproducibile
- Ritratti: se il soggetto ritratto è notorio non c'è problema nella riproduzione[*],altrimenti serve l'autorizzazione.
[*] possibile conflitto con la normativa dei dati personali
Lezione di Mercoledì 2-11-05
Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)
Lezione di Martedì 8-11-05
Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)
Lezione di Mercoledì 9-11-05
Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)
Lezione di Martedì 15-11-05
Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)
Lezione di Mercoledì 16-11-05
Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)