Differenze tra le versioni di "Istituzioni di diritto privato Turno 1/2005-2006"

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(Lezione di Mercoledì 12-10-05)
(Lezione di Mercoledì 12-10-05)
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* '''art.122''': c'è un riferimento ai cookies,e possiamo distinguere tra quelli "buoni" che hanno come unico scopo il favorire la comunicazione tra abbonato/utente e server per la fruizione di servizi legittimi,e quelli "cattivi",che raccolgono informazioni sul computer dell'interessato,per scopi commerciali o di altro tipo,senza il suo consenso(illegittimo);il codice di deontologia non c'è ad oggi e deve essere emanato: esso stabilirà i presupposti entro i quali è consentito accedere ad informazioni archivita esulla macchina;
 
* '''art.122''': c'è un riferimento ai cookies,e possiamo distinguere tra quelli "buoni" che hanno come unico scopo il favorire la comunicazione tra abbonato/utente e server per la fruizione di servizi legittimi,e quelli "cattivi",che raccolgono informazioni sul computer dell'interessato,per scopi commerciali o di altro tipo,senza il suo consenso(illegittimo);il codice di deontologia non c'è ad oggi e deve essere emanato: esso stabilirà i presupposti entro i quali è consentito accedere ad informazioni archivita esulla macchina;
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Versione delle 09:05, 23 nov 2005


Diritto Privato, anno 2005/2006

Diritto Privato è un corso fondamentale per la laurea in comunicazione digitale.

=== Docenti === Daniela Redolfi
e-mail: mailto:daniela.redolfi@rcm.inet.it

Orari delle lezioni

Martedì Mercoledì
08:30-10:30 Aula V2 08:30-10:30 Aula V2

Orario di ricevimento dei docenti

Mandate una mail.

Sito del corso

Il sito principale è la linea diretta,presso la rete civica di milano reperibile qui.Lì si possono fare domande e trovare le slides presentate nel corso nella cartella DIR.PRIVATO 05-06.

Materiale didattico

  • Slides sempre nel sito indicato prima;
  • Non c'è un libro di testo;

Modalità d'esame

L'esame consiste di due modalità:

  • SCRITTO: attraverso risposte quiz su computer;
  • PRATICA: una ricerca;

Editaggio a cura di: --Voodoo 18:24, Nov 11, 2005 (CET)


Diario del corso

Lezione di Martedì 4-10-05

  • Distinzione fra diritto privato e pubblico,cosa e chi disciplinano e quindi dove interagiscono. Negli ultimi decenni questa distinzione è stata resa più labile. Lo stato può intervenire(anzi deve) nei rapporti di diritto privato.
  • Art.3 Costituzione:
    • 1o comma: eguaglianza formale a fondamento di tutti gli stati liberali;
    • 2o comma: eguaglianza sostanziale,stato sociale,lo stato si assume il compito di intervenire nei rapporti di natura privatistica e lo farà attraverso il diritto pubblico,che possiede. Per esempio il controllo dell'economia relativamente all'evitamento di posizioni monopolistiche sul mercato che impediscano la libera concorrenza è reso possibile da quest'articolo;
  • Fonti del diritto italiano: è importante capire che il senso lo si arguisce solo dal significato delle parole usate nella legge e dalla ratio della stessa,cioè l'intenzione del legislatore;
  1. costituzione: stabilisce alcune norme su come devono essere fatte le leggi e la loro portata,le leggi non possono andare contro i principi della costituzione;
  2. leggi:
    1. fatte dalle camere;
    2. promulgate dal presidente della repubblica entro un mese dalla loro creazione,salvo urgenza. Il presidente verifica ulteriormente la costituzionalità delle stesse e la copertura delle risorse da loro richieste;
    3. pubblicazione dopo promulgazione e messa in vigore dopo 15 giorni;
  3. Decreti legislativi e decreti legge: hanno entrambi valore di legge. Il potere legislativo può essere conferito al governo per emanare decreti legislativi previa legge delega del parlamento,al contrario del decreto legge,emanabile a prescindere dalla delega parlamentare,ma che va poi convertito in legge entro 60 giorni,pena il suo decadimento - vedi risposta della prof. Il decreto legge non è reiterabile nel tempo al suo scadere se ha lo stesso contenuto e ci si ricorre in casi di necessità ed urgenza
  4. regolamenti: in genere la legge stabilisce i principi mentre i regolamenti ne attuano l'esecuzione,in linea ad essi;di fatto sono deliberati dal governo,il quale approva e redige anche il DPR;
  5. Usi: corollario delle leggi da essi richiamati,raccolti dalle Camere di Commercio,e riguardano vari settori;

Fin qua abbiamo visto le fonti del diritto nazionale,che vedono il Parlamento come legiferatore di leggi;

  • Fonti del diritto comunitario: possibilità di emanare norme in certi contesti,gli stati non hanno ceduto la totalità della loro sovranità nazionale,ma una parte stabilita attraverso trattati. L'obiettivo è di disciplinare contesti normativi comuni,in particolare in merito alla libera circolazione di beni,servizi,capitali e lavoro;
  1. regolamenti: una volta adottato interviene direttamente nei rapporti dei cittadini di tutti gli stai membri. Ha portata generale.
  2. direttive: più frequente dei precedenti,indicazione di comportamento da attuare entro un termine. Il parlamento delega il governo attraverso la legge comunitaria a fare decreti legislativi in attuazione delle direttive comunitarie. I decreti legislativi sono quindi strumento di ricezione delle direttive.
  3. decisioni: per destinatari specifici e quindi non sono al pari di una legge come portata;
  4. raccomandamenti e pareri: non vincolanti; proposte di direttive in un certo contesto,si raccomanda una decisione



Lezione di Mercoledì 5-10-05

  • Informatica giuridica: l'informatica viene in supporto del diritto
  • diritto dell'informatica: l'espansione dell'informatica in tutta la sua novità porta i legislatori a chiedersi se sia necessaria una sua regolamentazione,il diritto si applica all'informatica;

Loevinger,funzionario dell'antitrust americano,pensa di ricorrere alle scienze informatiche a sipporto delle sue ricerche di mercato. Baade,affronta l'uso dell'informatica per vedere se era possibile utilizzarla nell'attività giuridica,poichè le leggi si fondano su sillogismi,quindi si pensa di applicare modelli logici alle norme,e per le previsioni delle sentenze:ciò deriva proprio dal sistema giurisprudenziale:

  • Civil Law: il fondamento è costituito dalla legge e il giudice è libero di decidere ed interpretarla(sistema europeo);
  • Common Law:precedenti giurisprudenziali costituiscono la norma,un vincolo forte nei confronti del giudice(sistema americano);

In Europa l'informatica giuridica si sviluppa in due aree:

  • Information retrival: necessità di reperire il materiale giuridico; la corposa produzione nomratica e la sua frequente modifica mettono in crisi la conoscenza della norma stessa,principuio su cui si basa il sistema. C'è parimenti la difficoltà nel riconoscere l'applicabilità di una particolare norma per affrontare determinati problemi; negli anni 70 nascono le prime banche dati giuridiche.

Corte di cassazione ha ufficio di massimario che riceve le sentenze dei tribunali,estraendone delle massime. Queste vengono pubblicate sul massimario,e sono strumenti che individuano l'interpretazione della norma. L'informatizzazione del massimario è una delle prime applicazioni dell'informatica giuridica da noi. Accanto a queste si è passati ad organizzare le leggi,nella loro evoluzione. L'operatore del diritto reperisce più facilmente le fonti quindi,ma il cittadino di solito non vi accede facilmente anche perchè sono a pagamento. Si va attivando un movimento per diffondere la conoscenza giuridica tra i cittadini,nascita di servizi web che mettono a disposizione le fonti giuridiche ad accesso gratuito. L'accesso alla gazzetta ufficiale è a pagamento.
L'informatica giuridica si sviluppa anche in merito all'applicazione dei modelli logici per lo sviluppo di testi normativi,come la legimatica. Serve chiarezza nell'esporre la norma e coerenza con le leggi prodotte in precedenza. Supporto alla valutazione dell'impatto ricettivo e amministrativo delle leggi.

L'informatica a supporto dell'analisi giuridica:

  • Legimatica: usa strumenti informatici e sistemi intelligenti a supporto di:
    1. redazione dei testi;
    2. valutazione dell'impatto normativo a livello legislativo,sociale e amministrativo;
  • Diritto dell'informatica: novità del fenomeno porta la comunità europea a normare il settore perchè al suo emergere,si nota la difficoltà ad amministrarlo. L'informatica si fa oggetto del diritto. Intorno agli anni '60 cominciano a porsi problematiche in ambito informatico. Sono fenomeni affrontabili attraverso norme già presenti o bisogna sollecitare un nuovo intervento normativo? Il giudice deve dare una soluzione ad un caso e non può astenersi,ci si chiede quindi se la risposta che può dare sia adeguata o meno sfruttando normativa vigente. Ci si chiede se l'intervento normativo sia lo strumento adeguato per regolamentare questo settore,invece di utilizzare norme autoprodotte,cioè deontologia e codici comportamentali,di facile modifica,senza l'intervento del parlamento. Si veda anche la questione relativa alla regolamentazione di Internet,in cui il popolo della rete sottolinea la svincolatezza dalla normativa degli stati,un luogo libero in cui potersi esprimere,e regolamentato dagli stessi utenti,insomma autogestito. L'intervento normativo c'è stato ed è consistente soprattutto ad opera della comunità europea. L'assenza di regolazione di questi fenomeni crea un ostacolo alla diffusione di informazioni,dati,prodotti,ecc,fondamenot alla base degli interventi della comunità europea. Gli interventi normativi in campo italiano sono in buona parte dei recepimenti delle direttive comunitarie.

Nel settore pubblico ci si pone la questione del riconoscimento giuridico degli atti compiuti ricorrendo alle tecnologie informatiche. Ha valore il documento informatico e veicolato attraverso i mezzi stessi informatici,o c'è bisogno anke di una copia cartacea? Una delle prime legislazioni che riconoscono i registri tenuti con mezzi informatici è il catasto,registro che tiene nota delle proprietà immobiliari. E' il primo oggetto di legilazione. Il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio è tenuto solo attraverso mezzi informatici,così come le comunicazioni fra le imprese e le camere di commercio avviene solo eletronicamente e non cartaceamente,ricorrendo a sistemi di sicurezza (firme digitali,certificati digitali,ecc). Può qualificarsi come documento amministrativo anche quello informatico prodotto attraverso i mezzi informatici. Ci sono poi interventi che sollecitano l'intervento dell'informatica nella pubblica amministrazione. Nel settore privato vediamo leggi alla tutela del software e dei dati personali


Lezione di Martedì 11-10-05

Non c'è nella costituzione un articolo che parli esplicitamente del diritto alla riservatezza delle persone ma lo si deduce in via indiretta dagli articoli 2,3,13 e 15. Nel codice civile non troviamo un principio analogo,ma da alcuni articoli lo si può dedurre(come il 6 e il 10).
Il concetto di riservatezza ha origini lontane nel tempo,in cui già nell'800 lo si riconosce ai cittadini,il diritto ad esser lasciato solo. Ciò si contrappone al diritto di cronaca. Ancora oggi sussiste il diritto alla riservatezza,ma al suo fianco nasce il diritto alla tutela dei dati personali,il concetto di privacy. Essa si esplica in due diritti:

  • il controllo del flusso dei dati;
  • diritto ad essere rappresentati come si è;

La società in cui viviamo si fonda sullo scambio di dati ed è un dato di fatto. Qusto scambio però può talvolta ledere i diritti della persona. Non si vuole impedirne lo scambio in generale,ma lo si vuole regolamentare. Io soggetto del flusso di dati,non posso impedirne lo scambio,ma posso controllare chi e perchè scambia i dati su di me. Inoltre ho il diritto ad essere rappresentato come sono,i dati devono essere aggiornati e veritieri. La tutela dei dati personali nasce dal diritto della riservatezza. Questi diritti trovano esplicazione su 3 principi:

  1. dignità umana;
  2. libertà personale;
  3. segretezza delle comunicazioni;

Il principio conduttore è lo scopo con cui vengono raccolti i dati. Nel nostro ordinamento c'è totale indifferenza degli scopi per cui vengono posti in essere gli atti giuridici,(Si pensi all'acquisto di una casa a scopo matrimoniale:al venir meno del matrimonio,l'atto d'acquisto vale ancora),qui invece diventa rilevante. La conservazione dei dati dev'essere compatibile alla finalità con cui li raccolgo. Se si può ricorrere all'anonimato per perseguire i miei scopi,devo usare questo mezzo. L'interessato va identificato se necessario.
Auditel: rilevamento delle trasmissioni televisive viste,chi le guarda comunica tramite un telecomando cosa sta vedendo,trasmettendo alcuni dati. L'obiettivo è verificare quale trasmissione viene vista. I dati relativi alle persone sono necessari per: conferire premi ed eventuali riparazioni di dispositivi difettosi. Non servono però ai fini generali della raccolta dei dati,ma è necessario che l'azienda ne disponga.
A fianco del diritto alla riservatezza si affianca dunque la tutela dei dati personali,che si fonda su questi principi:

  • qualità del dato: esattezza ed eventuale aggiornamento dei dati;
  • finalità del dato: legittimità e determinatezza del motivo della raccolta ed uso dei dati;
  • necessità del dato: pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione alla finalità,principio normativo nuovo rispetto alla vecchia normativa;

Lo scopo diventa rilevante nella tutela dei dati personali.

Definizione delle seguenti figure e concetti:

  • titolare: per esempio la banca che tratta i dati del cliente,l'impresa nei confronti dei suoi dipendenti; è colui che prende delle decisioni sul trattamento dei dati personali.
  • interessato: la persona cui si riferiscono i dati personali,è il soggetto dei diritti sul controllo del flusso dei dati,di essere rappresentati come si è. Può essere anche l'impresa,non solo una persona. La tutela può estendersi solo alle persone fisiche,solo a quelle giuridiche o ad entrambi a discrezione degli stati,da noi ci sono entrambi.
  • dato personale: una qualsiasi informazione relativa all'interessato. Rientrano qui anche quelle informazioni da cui deduco dei dati realtive all'interessato,cioè che lo identificano. Sono presenti delle sottocategirie:
    1. dato sensibile: specifiche categorie di dati,per cui si è stabilito un regime più rigido di tutela,l'eventuale trattamento è sottoposto a vincoli maggiori(gusti sessuali,razza,credo,ecc);
    2. dato giuridico: realtivo a condanne,multe,ecc
    3. dato identificativo: tipicamente dati anagrafici;

La tutela dei dati personali trova attuazione non solo per banche dati ed archivi,ma anche per lettere o post-it per esempio,se essi contengono dati personali. Il codice a protezione dei dati personali è il DL 196/03,dove si prevedono norme specifiche per vari settori a seconda che chi tratti i dati personali sia un ente pubblico o privato. Quindi non è necessario che i dati siano organizzati perchè vengano tutelati,estendendo l'ambito di tutela. La legge non trova applicazione per trattamenti ad uso puramente e solamente personale,come l'agenda dei numeri telefonici personali.
DL 196/03: codice a protezione dei dati personali,raccoglie norme dal '96 in poi per questo ambito, questo codice ha abrogato la 675/96,e il nostro riferimento sarà appunto la 196/03. Abbiamo necessità di controllare il flusso di dati che ci riguardano e ciò si realizza attraverso un obbligo in capo al titolare,din informare una volta che raccoglie i dati. L'informativa è lo strumento a disposizione dell'interessato per sapere a quale scopo vengono trattati i dati su di lui,chi li tratta,perchè e per quanto tempo. Essa ha un contenuto definito dalla legge nell'art 13. Vanno esplicitati i contenuti di cui all'articolo,perchè l'interessato possa esercitare i suoi diritti,cioè deve sapere cosa si fanno dei dati che l'interessato comunica a terzi. Si ha anche il diritto di recedere e cancellare i dati. Essa è un obbligo del titolare. Quanto fin qui espresso ben si adatta al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici.
Se il soggetto che vuol trattare i dati personali è privato,serve il consenso dell'interessato a meno di certe eccezioni,anche se ridotte(obblighi di legge o di contratto,ecc..). Il consenso può essere dato solo sulla base dell'informativa,altrimenti il consenso perde di validità.
Quindi la normativa a partire dal '96 ha introdotto anche la figura dell'interessato e la sua tutela rispetto a prima in cui gli attori principali rimanevano titolare e dati. Si viene a creare quindi un rapporto triangolare. Si vedano alcune fattispecie:

  • Caso della banca e del dipendente: prima dell'entrata in vigore questo comportamento sarebbe stato intepretato come un comportamento infedele del dipendente nei confronti della banca,soggetto tutelato in questo caso e avente diritto ad un risarcimento. Alla luce della normativa sui dati personali gli aventi diritto alla tutela non è solo la banca ma anche i clienti,i cui dati sono stati presi dal dipendenti,e che qui rivestono il ruolo dell'interessato.

Il trattamento di dati sensibili da parte di enti privati richiede oltre ad un consenso scritto anche il consenso del garante. Per consenso scritto s'intende sottoscritto,quindi un semplice click per spuntare un flag non è un consenso scritto(si useranno mezzi quali la firma digitale). Per i dati personali è sufficiente esprimere il consenso,e questo lo si può fare tranquillamente spuntando dei flag e cliccando dei bottoni.


Lezione di Mercoledì 12-10-05

Appunti: Stato di Updating!!

Il Descreto Legislativo 196/03 recepisce la direttiva comunitaria 58/01,riguardo alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. Va detto che la tutela dei dati personali è considerata attività pericolosa. con questo termine s'intende dire che l'interessato,in caso di un trattamento scorretto dei suoi dati personali,il quale gli ha casuato danni,deve solo dimostrare di aver subito il danno e la controparte provvederà a difendersi. Questo si contrappone alle attività non pericolose,in cui se l'interessato subisce un danno,oltre a provarlo deve anche provare la colpevolezza,l'intenzionalità o l'imperizia del soggetto che gli ha casuato il danno trattando irregolarmente i dati. quindi il secondo caso è molto più difficile da dimostrare rispetto al primo.

Fatta questa premessa,questa parte del codice è trattata con gli articoli:

  • art.122: c'è un riferimento ai cookies,e possiamo distinguere tra quelli "buoni" che hanno come unico scopo il favorire la comunicazione tra abbonato/utente e server per la fruizione di servizi legittimi,e quelli "cattivi",che raccolgono informazioni sul computer dell'interessato,per scopi commerciali o di altro tipo,senza il suo consenso(illegittimo);il codice di deontologia non c'è ad oggi e deve essere emanato: esso stabilirà i presupposti entro i quali è consentito accedere ad informazioni archivita esulla macchina;
Cookie Central
FAQ
Definizione su Wikipedia
  • art.123: la conservazione dei dati deve essere attuata in relazione alle finalità per cui vengono raccolti,in maniera necessaria e per un tempo ragionevole,sempre in linea alle finalità; se quest'ultima è di tipo commerciale serve il consenso,per la fatturazione delle interconnessioni invece è consentita per il tempo necessario. L'articolo prevede la cancellazione dei dati realtivi al traffico telematico e telefonico,ma è sospeso a seguito del DL 155/05 fino al 31 dicembre 07 per motivi di sicurezza nazionale: fino a tale data i log di uso dei servizi telefonici e telematici saranno conservati(NON il loro contenuto,per il quale servirebbe il consenso di un giudice con motivazioni particolari);
  • art.132: dati relativi al traffico telefonico,per accertamento e repressione di reati di vario tipo vengono conservati per 24 mesi e quelli telematici per 6 mesi ,mentre per fatti più gravi,come mafia,terrorismo,ecc a seguito della 155/05 si può prorogare al doppio del tempo la conservazione(di ambo i tipi di traffico),anche se l'autorità giudiziaria non può accedervi dopo la scadenza "normale" per reati di altro tipo.
  • art.126: in rispetto a finalità e necessità della conservazione dei dati e del loro uso,serve i lconsenso per trattare i dati relativi all'ubicazione degli utenti relativamente al traffico dei dati stessi;
  • art.129: elenco telefonico è pubblico registro e come tale l'attività commerciale svolta reperendo tali dati non costituisce un'infrazione del codice,ma con l'arrivo dei nuovi elenchi il cittadino avrà a disposizione la scelta di decidere se accettare o meno che si disponga dei propri dati in esso contenuti per uso commerciale(telemarketing,posta,ecc);
  • art.130: per l'uso automatizzato di chiamate a scopo commerciale serve il consenso,così vale anche per la posta elettronica. In merito a spamming non commerciale,la questione è affrontata dal garante,che vieta il mail grabbing,ossia la raccolta di informazioni e l'uso di dati,pubblicati sul web o in altro luogo per uno specifico scopo,con uno scopo diverso per quello per cui sono stati resi disponibili.
  • art.31:assetto organizzativo. L'interessato è il destinatario di queste norme,ove il titolare deve attuare obbligatoriamente delle minime norme di sicurezza,e se lo ritiene necessario,applicarne di ulteriori. La mancata osservazione di tali nomre,comporta responsabilità penale,nel primo caso,e può comportare quella civile nel secondo.

Lezione di Martedì 18-10-05

  • diritto d'autore: trova attuazione nella legge 633/41 e nelle sue successive mnodifiche aggiuntive nel tempo;
    • art 1: elenco di opere tutelate non è in alcun modo tassativo;la creatività è l'elemento discriminante per decidere se tutelare o meno un'opera e le sue elaborazioni;
    • sentenza 95: ribadisce l'esemplificazione dell'elenco;

Oggetto della tutela è l'opera,il destinatario della tutela l'autore;il diritto d'autore viene in essere con la creazione dell'opera; Cassazione sent. 93: si ribadisce l'essenzialità della creazione a prescindere dall'originalità/novità dell'opera;è la forma d'espressione dell'idea ad essere tutelata;

  • Abbiamo visto:
    • opere collettive;
    • comunione;
    • composte;

Diritto d'autore si basa su due diritti:

  • morale:
    • inalienabile;
    • eterno;
    • soggettivo,diritto di paternità dell'opera;
  • patrimoniale:
    • finito nel tempo;
    • cessione dei diritti provata per iscritto;
  • possibilità di utilizzo svincolata dal permesso dell'autore:
    • articoli di giornale riprodotti su altri giornali o riviste(non siti web);
    • lo stesso vale per i discorsi pubblici;
    • la riproduzione personale è consentita sempre che nn vada ad incidere negativamente allo sfruttamento economico dell'opera,non a fini di lucro e svolta dall'interessato;
    • la riproduzione al pubblico è vietata con gli stessi motivi;

Lezione di Mercoledì 19-10-05

Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)


Lezione di Martedì 25-10-05

Visti 3 esempi di opere on-line:

  1. siti web: ciò che è rilevante ai termini di legge è la forma espressiva del suo contenuto,non il : sito web in sè;
  2. liste di discussione: se i contributi degli utenti hanno carattere di creatività e  : originalità,sono tutelati dal diritto d'autore,mentre chi ha raccolto i dati/contributi,se ha  : fatto un investimento(tempo/soldi,ecc) a prescindere dall'originalità dei dati stessi,gode del  : diritto sui generis. Per essere considerate opere collettive,tutti i contributi al suo interno  : dovrebbero essere considerati opere,ma più spesso accade siano facilmente considerate come  : banche dati;
  3. motori di ricerca: (fase di produzione banca dati)è una raccolta di link,quindi una banca  : dati,può essere soggetto a diritto sui generis(c'è sicuramente un grande lavoro di raccolta),per : quanto riguarda il diritto d'autore,richiederebbe scelta e coordinamento del materiale; (fase  : di ricerca) ci si può vedere applicati i diritti connessi,lavoro correlato al diritto d'autore;
  • Foto:
    • mero atto riproduttivo: diritti connessi,durano fino a 20 anni dopo la morte dell'autore; sono : assenti caratteri di originalità perchè sussista il diritto d'autore;
    • opera: c'è creatività e gode del dititto d'autore applicabile fino a 70 anni dopo la morte  : dell'autore; si parla di diritti del fotografo,non di ciò che è ritratto;
   Se  (c'è il nome dell'autore della foto) allora
         chiedo consenso per diritti di riproduzione
              Se li nega allora non faccio nulla
   altrimenti
       Se (è mero atto riproduttivo) allora
           posso far valere eccezione sul diritto di riproduzione [*]
       altrimenti
           è soggetta a diritto d'autore e non è riproducibile


  • Ritratti: se il soggetto ritratto è notorio non c'è problema nella riproduzione[*],altrimenti serve l'autorizzazione.

[*] possibile conflitto con la normativa dei dati personali



Lezione di Mercoledì 2-11-05

Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)


Lezione di Martedì 8-11-05

Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)



Lezione di Mercoledì 9-11-05

Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)


Lezione di Martedì 15-11-05

Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)


Lezione di Mercoledì 16-11-05

Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)


Lezione di Martedì 22-11-05

Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)


Lezione di Mercoledì 23-11-05

Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)