Differenze tra le versioni di "Istituzioni di diritto privato Turno 1/2005-2006"
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'''Diritti dell'utente''':Colui che ha acquisito legittimamente la facoltà di utilizzare il software(tramite acquisto o xkè free) ha diritti riconosciuti dalla legge indipendentemente da quelli scritti sulla legge. | '''Diritti dell'utente''':Colui che ha acquisito legittimamente la facoltà di utilizzare il software(tramite acquisto o xkè free) ha diritti riconosciuti dalla legge indipendentemente da quelli scritti sulla legge. | ||
− | + | * se la licenza non esclude di correggere,tradurre,ecc il software a fini di necessità d'uso,possiamo farlo. | |
− | + | * Posso fare copia di riserva anche se la licenza dice che è vietata la copia personale. | |
− | + | * posso provare il programma per valutarlo senza consenso da parte della licenza; | |
− | + | * è possibile la decompilazione con l'unico obiettivo di ottenere l'interoperabilità con altri programmi,con molti vincoli però: solo alcuni soggetti legittimati possono farlo,per le parti relative al fine preposto,senza cedere le informazioni ottenute a terzi o farne uso diverso per le quali sono state ottenute. E' difficile dire comunque a priori quale parte servirà per i nostri fini. | |
'''Ruolo della SIAE''': società che gestisce i diritti d'autore dei distributori. I diritti sorgono alla creazione a prescindere dalla deposizione alla SIAE. La SIAE ha l'obiettivo di gestire i diritti patrimonaile e di far valere i diritti morale per ocnto dell'autore in generale. SI fa contratto tra autore e società la quale viene incaricata di far valere i diritti dell'autore,trattenendosi la sua parte si base contrattuale. I diritti morali non possono esser ceduti ma possono essere fatti valere. In assenza dell'incarico alla SIAE sarò l'autore stesso a far valere i diritti. In riferimento alsofftware il ruolo della SIAE è: essa tiene un registro per i programmi,e la registrazione èp facoltativa. L'incentivo alla registrazione vien dato dallo scopo che esso costituiisce una prova di paternità effettiva dell'opera. La SIAE non fa alcuna verifica sull'opera depositata,prende il software e conserva la registrazione e l'ora di registrazione. L'altra funzione è l'apposizione del contrassegno sul supporto contenente. Si consente alla possibilità di sottrarsi all'apposizione obbligatoria del contrassegno,tramite dichiarazione preventiva che assicuri che i programmi per elaboratore, utilizzati | '''Ruolo della SIAE''': società che gestisce i diritti d'autore dei distributori. I diritti sorgono alla creazione a prescindere dalla deposizione alla SIAE. La SIAE ha l'obiettivo di gestire i diritti patrimonaile e di far valere i diritti morale per ocnto dell'autore in generale. SI fa contratto tra autore e società la quale viene incaricata di far valere i diritti dell'autore,trattenendosi la sua parte si base contrattuale. I diritti morali non possono esser ceduti ma possono essere fatti valere. In assenza dell'incarico alla SIAE sarò l'autore stesso a far valere i diritti. In riferimento alsofftware il ruolo della SIAE è: essa tiene un registro per i programmi,e la registrazione èp facoltativa. L'incentivo alla registrazione vien dato dallo scopo che esso costituiisce una prova di paternità effettiva dell'opera. La SIAE non fa alcuna verifica sull'opera depositata,prende il software e conserva la registrazione e l'ora di registrazione. L'altra funzione è l'apposizione del contrassegno sul supporto contenente. Si consente alla possibilità di sottrarsi all'apposizione obbligatoria del contrassegno,tramite dichiarazione preventiva che assicuri che i programmi per elaboratore, utilizzati |
Versione delle 16:27, 25 nov 2005
Indice
- 1 Diritto Privato, anno 2005/2006
- 2 Diario del corso
- 2.1 Lezione di Martedì 4-10-05
- 2.2 Lezione di Mercoledì 5-10-05
- 2.3 Lezione di Martedì 11-10-05
- 2.4 Lezione di Mercoledì 12-10-05
- 2.5 Lezione di Martedì 18-10-05
- 2.6 Lezione di Mercoledì 19-10-05
- 2.7 Lezione di Martedì 25-10-05
- 2.8 Lezione di Mercoledì 26-10-05 SOSPESA
- 2.9 Lezione di Mercoledì 2-11-05
- 2.10 Lezione di Martedì 8-11-05
- 2.11 Lezione di Mercoledì 9-11-05
- 2.12 Lezione di Martedì 15-11-05
- 2.13 Lezione di Mercoledì 16-11-05
- 2.14 Lezione di Martedì 22-11-05
- 2.15 Lezione di Mercoledì 23-11-05
Diritto Privato, anno 2005/2006
Diritto Privato è un corso fondamentale per la laurea in comunicazione digitale.
=== Docenti === Daniela Redolfi
e-mail: mailto:daniela.redolfi@rcm.inet.it
Orari delle lezioni
Martedì | Mercoledì |
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08:30-10:30 Aula V2 | 08:30-10:30 Aula V2 |
Orario di ricevimento dei docenti
Mandate una mail.
Sito del corso
Il sito principale è la linea diretta,presso la rete civica di milano reperibile qui.Lì si possono fare domande e trovare le slides presentate nel corso nella cartella DIR.PRIVATO 05-06.
Materiale didattico
- Slides sempre nel sito indicato prima;
- Non c'è un libro di testo;
Modalità d'esame
L'esame consiste di due modalità:
- SCRITTO: attraverso risposte quiz su computer;
- PRATICA: una ricerca;
Editaggio a cura di: --Voodoo 18:24, Nov 11, 2005 (CET)
Diario del corso
Lezione di Martedì 4-10-05
- Distinzione fra diritto privato e pubblico,cosa e chi disciplinano e quindi dove interagiscono. Negli ultimi decenni questa distinzione è stata resa più labile. Lo stato può intervenire(anzi deve) nei rapporti di diritto privato.
- Art.3 Costituzione:
- 1o comma: eguaglianza formale a fondamento di tutti gli stati liberali;
- 2o comma: eguaglianza sostanziale,stato sociale,lo stato si assume il compito di intervenire nei rapporti di natura privatistica e lo farà attraverso il diritto pubblico,che possiede. Per esempio il controllo dell'economia relativamente all'evitamento di posizioni monopolistiche sul mercato che impediscano la libera concorrenza è reso possibile da quest'articolo;
- Fonti del diritto italiano: è importante capire che il senso lo si arguisce solo dal significato delle parole usate nella legge e dalla ratio della stessa,cioè l'intenzione del legislatore;
- costituzione: stabilisce alcune norme su come devono essere fatte le leggi e la loro portata,le leggi non possono andare contro i principi della costituzione;
- leggi:
- fatte dalle camere;
- promulgate dal presidente della repubblica entro un mese dalla loro creazione,salvo urgenza. Il presidente verifica ulteriormente la costituzionalità delle stesse e la copertura delle risorse da loro richieste;
- pubblicazione dopo promulgazione e messa in vigore dopo 15 giorni;
- Decreti legislativi e decreti legge: hanno entrambi valore di legge. Il potere legislativo può essere conferito al governo per emanare decreti legislativi previa legge delega del parlamento,al contrario del decreto legge,emanabile a prescindere dalla delega parlamentare,ma che va poi convertito in legge entro 60 giorni,pena il suo decadimento - vedi risposta della prof. Il decreto legge non è reiterabile nel tempo al suo scadere se ha lo stesso contenuto e ci si ricorre in casi di necessità ed urgenza
- regolamenti: in genere la legge stabilisce i principi mentre i regolamenti ne attuano l'esecuzione,in linea ad essi;di fatto sono deliberati dal governo,il quale approva e redige anche il DPR;
- Usi: corollario delle leggi da essi richiamati,raccolti dalle Camere di Commercio,e riguardano vari settori;
Fin qua abbiamo visto le fonti del diritto nazionale,che vedono il Parlamento come legiferatore di leggi;
- Fonti del diritto comunitario: possibilità di emanare norme in certi contesti,gli stati non hanno ceduto la totalità della loro sovranità nazionale,ma una parte stabilita attraverso trattati. L'obiettivo è di disciplinare contesti normativi comuni,in particolare in merito alla libera circolazione di beni,servizi,capitali e lavoro;
- regolamenti: una volta adottato interviene direttamente nei rapporti dei cittadini di tutti gli stai membri. Ha portata generale.
- direttive: più frequente dei precedenti,indicazione di comportamento da attuare entro un termine. Il parlamento delega il governo attraverso la legge comunitaria a fare decreti legislativi in attuazione delle direttive comunitarie. I decreti legislativi sono quindi strumento di ricezione delle direttive.
- decisioni: per destinatari specifici e quindi non sono al pari di una legge come portata;
- raccomandamenti e pareri: non vincolanti; proposte di direttive in un certo contesto,si raccomanda una decisione
Lezione di Mercoledì 5-10-05
- Informatica giuridica: l'informatica viene in supporto del diritto
- diritto dell'informatica: l'espansione dell'informatica in tutta la sua novità porta i legislatori a chiedersi se sia necessaria una sua regolamentazione,il diritto si applica all'informatica;
Loevinger,funzionario dell'antitrust americano,pensa di ricorrere alle scienze informatiche a sipporto delle sue ricerche di mercato. Baade,affronta l'uso dell'informatica per vedere se era possibile utilizzarla nell'attività giuridica,poichè le leggi si fondano su sillogismi,quindi si pensa di applicare modelli logici alle norme,e per le previsioni delle sentenze:ciò deriva proprio dal sistema giurisprudenziale:
- Civil Law: il fondamento è costituito dalla legge e il giudice è libero di decidere ed interpretarla(sistema europeo);
- Common Law:precedenti giurisprudenziali costituiscono la norma,un vincolo forte nei confronti del giudice(sistema americano);
In Europa l'informatica giuridica si sviluppa in due aree:
- Information retrival: necessità di reperire il materiale giuridico; la corposa produzione nomratica e la sua frequente modifica mettono in crisi la conoscenza della norma stessa,principuio su cui si basa il sistema. C'è parimenti la difficoltà nel riconoscere l'applicabilità di una particolare norma per affrontare determinati problemi; negli anni 70 nascono le prime banche dati giuridiche.
Corte di cassazione ha ufficio di massimario che riceve le sentenze dei tribunali,estraendone delle massime. Queste vengono pubblicate sul massimario,e sono strumenti che individuano l'interpretazione della norma. L'informatizzazione del massimario è una delle prime applicazioni dell'informatica giuridica da noi. Accanto a queste si è passati ad organizzare le leggi,nella loro evoluzione. L'operatore del diritto reperisce più facilmente le fonti quindi,ma il cittadino di solito non vi accede facilmente anche perchè sono a pagamento. Si va attivando un movimento per diffondere la conoscenza giuridica tra i cittadini,nascita di servizi web che mettono a disposizione le fonti giuridiche ad accesso gratuito. L'accesso alla gazzetta ufficiale è a pagamento.
L'informatica giuridica si sviluppa anche in merito all'applicazione dei modelli logici per lo sviluppo di testi normativi,come la legimatica. Serve chiarezza nell'esporre la norma e coerenza con le leggi prodotte in precedenza. Supporto alla valutazione dell'impatto ricettivo e amministrativo delle leggi.
L'informatica a supporto dell'analisi giuridica:
- Legimatica: usa strumenti informatici e sistemi intelligenti a supporto di:
- redazione dei testi;
- valutazione dell'impatto normativo a livello legislativo,sociale e amministrativo;
- Diritto dell'informatica: novità del fenomeno porta la comunità europea a normare il settore perchè al suo emergere,si nota la difficoltà ad amministrarlo. L'informatica si fa oggetto del diritto. Intorno agli anni '60 cominciano a porsi problematiche in ambito informatico. Sono fenomeni affrontabili attraverso norme già presenti o bisogna sollecitare un nuovo intervento normativo? Il giudice deve dare una soluzione ad un caso e non può astenersi,ci si chiede quindi se la risposta che può dare sia adeguata o meno sfruttando normativa vigente. Ci si chiede se l'intervento normativo sia lo strumento adeguato per regolamentare questo settore,invece di utilizzare norme autoprodotte,cioè deontologia e codici comportamentali,di facile modifica,senza l'intervento del parlamento. Si veda anche la questione relativa alla regolamentazione di Internet,in cui il popolo della rete sottolinea la svincolatezza dalla normativa degli stati,un luogo libero in cui potersi esprimere,e regolamentato dagli stessi utenti,insomma autogestito. L'intervento normativo c'è stato ed è consistente soprattutto ad opera della comunità europea. L'assenza di regolazione di questi fenomeni crea un ostacolo alla diffusione di informazioni,dati,prodotti,ecc,fondamenot alla base degli interventi della comunità europea. Gli interventi normativi in campo italiano sono in buona parte dei recepimenti delle direttive comunitarie.
Nel settore pubblico ci si pone la questione del riconoscimento giuridico degli atti compiuti ricorrendo alle tecnologie informatiche. Ha valore il documento informatico e veicolato attraverso i mezzi stessi informatici,o c'è bisogno anke di una copia cartacea? Una delle prime legislazioni che riconoscono i registri tenuti con mezzi informatici è il catasto,registro che tiene nota delle proprietà immobiliari. E' il primo oggetto di legilazione. Il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio è tenuto solo attraverso mezzi informatici,così come le comunicazioni fra le imprese e le camere di commercio avviene solo eletronicamente e non cartaceamente,ricorrendo a sistemi di sicurezza (firme digitali,certificati digitali,ecc). Può qualificarsi come documento amministrativo anche quello informatico prodotto attraverso i mezzi informatici. Ci sono poi interventi che sollecitano l'intervento dell'informatica nella pubblica amministrazione. Nel settore privato vediamo leggi alla tutela del software e dei dati personali
Lezione di Martedì 11-10-05
Non c'è nella costituzione un articolo che parli esplicitamente del diritto alla riservatezza delle persone ma lo si deduce in via indiretta dagli articoli 2,3,13 e 15. Nel codice civile non troviamo un principio analogo,ma da alcuni articoli lo si può dedurre(come il 6 e il 10).
Il concetto di riservatezza ha origini lontane nel tempo,in cui già nell'800 lo si riconosce ai cittadini,il diritto ad esser lasciato solo. Ciò si contrappone al diritto di cronaca. Ancora oggi sussiste il diritto alla riservatezza,ma al suo fianco nasce il diritto alla tutela dei dati personali,il concetto di privacy. Essa si esplica in due diritti:
- il controllo del flusso dei dati;
- diritto ad essere rappresentati come si è;
La società in cui viviamo si fonda sullo scambio di dati ed è un dato di fatto. Qusto scambio però può talvolta ledere i diritti della persona. Non si vuole impedirne lo scambio in generale,ma lo si vuole regolamentare. Io soggetto del flusso di dati,non posso impedirne lo scambio,ma posso controllare chi e perchè scambia i dati su di me. Inoltre ho il diritto ad essere rappresentato come sono,i dati devono essere aggiornati e veritieri. La tutela dei dati personali nasce dal diritto della riservatezza. Questi diritti trovano esplicazione su 3 principi:
- dignità umana;
- libertà personale;
- segretezza delle comunicazioni;
Il principio conduttore è lo scopo con cui vengono raccolti i dati. Nel nostro ordinamento c'è totale indifferenza degli scopi per cui vengono posti in essere gli atti giuridici,(Si pensi all'acquisto di una casa a scopo matrimoniale:al venir meno del matrimonio,l'atto d'acquisto vale ancora),qui invece diventa rilevante. La conservazione dei dati dev'essere compatibile alla finalità con cui li raccolgo. Se si può ricorrere all'anonimato per perseguire i miei scopi,devo usare questo mezzo. L'interessato va identificato se necessario.
Auditel: rilevamento delle trasmissioni televisive viste,chi le guarda comunica tramite un telecomando cosa sta vedendo,trasmettendo alcuni dati. L'obiettivo è verificare quale trasmissione viene vista. I dati relativi alle persone sono necessari per: conferire premi ed eventuali riparazioni di dispositivi difettosi. Non servono però ai fini generali della raccolta dei dati,ma è necessario che l'azienda ne disponga.
A fianco del diritto alla riservatezza si affianca dunque la tutela dei dati personali,che si fonda su questi principi:
- qualità del dato: esattezza ed eventuale aggiornamento dei dati;
- finalità del dato: legittimità e determinatezza del motivo della raccolta ed uso dei dati;
- necessità del dato: pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione alla finalità,principio normativo nuovo rispetto alla vecchia normativa;
Lo scopo diventa rilevante nella tutela dei dati personali.
Definizione delle seguenti figure e concetti:
- titolare: per esempio la banca che tratta i dati del cliente,l'impresa nei confronti dei suoi dipendenti; è colui che prende delle decisioni sul trattamento dei dati personali.
- interessato: la persona cui si riferiscono i dati personali,è il soggetto dei diritti sul controllo del flusso dei dati,di essere rappresentati come si è. Può essere anche l'impresa,non solo una persona. La tutela può estendersi solo alle persone fisiche,solo a quelle giuridiche o ad entrambi a discrezione degli stati,da noi ci sono entrambi.
- dato personale: una qualsiasi informazione relativa all'interessato. Rientrano qui anche quelle informazioni da cui deduco dei dati realtive all'interessato,cioè che lo identificano. Sono presenti delle sottocategirie:
- dato sensibile: specifiche categorie di dati,per cui si è stabilito un regime più rigido di tutela,l'eventuale trattamento è sottoposto a vincoli maggiori(gusti sessuali,razza,credo,ecc);
- dato giuridico: realtivo a condanne,multe,ecc
- dato identificativo: tipicamente dati anagrafici;
La tutela dei dati personali trova attuazione non solo per banche dati ed archivi,ma anche per lettere o post-it per esempio,se essi contengono dati personali. Il codice a protezione dei dati personali è il DL 196/03,dove si prevedono norme specifiche per vari settori a seconda che chi tratti i dati personali sia un ente pubblico o privato. Quindi non è necessario che i dati siano organizzati perchè vengano tutelati,estendendo l'ambito di tutela. La legge non trova applicazione per trattamenti ad uso puramente e solamente personale,come l'agenda dei numeri telefonici personali.
DL 196/03: codice a protezione dei dati personali,raccoglie norme dal '96 in poi per questo ambito, questo codice ha abrogato la 675/96,e il nostro riferimento sarà appunto la 196/03. Abbiamo necessità di controllare il flusso di dati che ci riguardano e ciò si realizza attraverso un obbligo in capo al titolare,din informare una volta che raccoglie i dati. L'informativa è lo strumento a disposizione dell'interessato per sapere a quale scopo vengono trattati i dati su di lui,chi li tratta,perchè e per quanto tempo. Essa ha un contenuto definito dalla legge nell'art 13. Vanno esplicitati i contenuti di cui all'articolo,perchè l'interessato possa esercitare i suoi diritti,cioè deve sapere cosa si fanno dei dati che l'interessato comunica a terzi. Si ha anche il diritto di recedere e cancellare i dati. Essa è un obbligo del titolare. Quanto fin qui espresso ben si adatta al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici.
Se il soggetto che vuol trattare i dati personali è privato,serve il consenso dell'interessato a meno di certe eccezioni,anche se ridotte(obblighi di legge o di contratto,ecc..). Il consenso può essere dato solo sulla base dell'informativa,altrimenti il consenso perde di validità.
Quindi la normativa a partire dal '96 ha introdotto anche la figura dell'interessato e la sua tutela rispetto a prima in cui gli attori principali rimanevano titolare e dati. Si viene a creare quindi un rapporto triangolare. Si vedano alcune fattispecie:
- Caso della banca e del dipendente: prima dell'entrata in vigore questo comportamento sarebbe stato intepretato come un comportamento infedele del dipendente nei confronti della banca,soggetto tutelato in questo caso e avente diritto ad un risarcimento. Alla luce della normativa sui dati personali gli aventi diritto alla tutela non è solo la banca ma anche i clienti,i cui dati sono stati presi dal dipendenti,e che qui rivestono il ruolo dell'interessato.
Il trattamento di dati sensibili da parte di enti privati richiede oltre ad un consenso scritto anche il consenso del garante. Per consenso scritto s'intende sottoscritto,quindi un semplice click per spuntare un flag non è un consenso scritto(si useranno mezzi quali la firma digitale). Per i dati personali è sufficiente esprimere il consenso,e questo lo si può fare tranquillamente spuntando dei flag e cliccando dei bottoni.
Lezione di Mercoledì 12-10-05
Il Descreto Legislativo 196/03 recepisce la direttiva comunitaria 58/01,riguardo alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. Fatta questa premessa,questa parte del codice è trattata con gli articoli:
- art.122: c'è un riferimento ai cookies,e possiamo distinguere tra quelli "buoni" che hanno come unico scopo il favorire la comunicazione tra abbonato/utente e server per la fruizione di servizi legittimi,e quelli "cattivi",che raccolgono informazioni sul computer dell'interessato,per scopi commerciali o di altro tipo,senza il suo consenso(illegittimo);il codice di deontologia non c'è ad oggi e deve essere emanato: esso stabilirà i presupposti entro i quali è consentito accedere ad informazioni archivita esulla macchina;
- art.123: la conservazione dei dati deve essere attuata in relazione alle finalità per cui vengono raccolti,in maniera necessaria e per un tempo ragionevole,sempre in linea alle finalità; se quest'ultima è di tipo commerciale serve il consenso,per la fatturazione delle interconnessioni invece è consentita per il tempo necessario. L'articolo prevede la cancellazione dei dati realtivi al traffico telematico e telefonico,ma è sospeso a seguito del DL 155/05 fino al 31 dicembre 07 per motivi di sicurezza nazionale: fino a tale data i log di uso dei servizi telefonici e telematici saranno conservati(NON il loro contenuto,per il quale servirebbe il consenso di un giudice con motivazioni particolari);
- art.132: articolo relativo alla cancellazione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico(NON il loro contenuto,per il quale servirebbe il consenso dell'autorità giudiziaria con motivazioni particolari).Per accertamento e repressione di reati di vario tipo vengono conservati per 24 mesi i dati telefonici e per 6 mesi quelli telematici ,mentre per fatti più gravi,come mafia,terrorismo,ecc a seguito della legge 155/05 che sospende quest'articolo fino al 31 dic '07, la conservazione si può prorogare al doppio del tempo (di ambo i tipi di traffico),anche se l'autorità giudiziaria non può accedervi dopo la scadenza "normale" per reati di altro tipo.
- art.126: in rispetto a finalità e necessità della conservazione dei dati e del loro uso,serve il consenso per trattare i dati relativi all'ubicazione degli utenti relativamente al traffico dei dati stessi. Per esempio per fornirmi certe tipologie di servizio in relazione al contesto in cui mi trovo. Possono essere trattati se anonimi altrimenti previo consenso dell'interessato.
- art.129: utilizzo degli elecnhi telefonici per scopi ulteriori al reprrimento del semplice recapito telefonico. L'elenco telefonico è pubblico registro e come tale l'attività commerciale svolta reperendo tali dati non costituisce un'infrazione del codice,ma con l'arrivo dei nuovi elenchi il cittadino avrà a disposizione la scelta di decidere se accettare o meno che si disponga dei propri dati in esso contenuti per uso commerciale(telemarketing,posta,ecc); se non ho espresso alcunchè,i propri dati compariranno come in precedenza,e non potranno essere usati a finalità commerciali. L'obiettivo è di creare un database unico comprensivo di tutti i fornitori telefonici.
- art.130:articolo relativo all'uso indesiderato della telefonia,dell'informatica e della posta: per l'uso automatizzato di chiamate a scopo commerciale serve il consenso,così vale anche per la posta elettronica,salvo che l'interessato sia cliente di una certa azienda,per esempio,e in questo caso non si necessita del consenso.Lo spamming commerciale a danno dell'interessato è anche sanzionato penalmente. In merito a spamming non commerciale,la questione è affrontata dal garante,che vieta il mail grabbing,ossia la raccolta di informazioni e l'uso di dati,pubblicati sul web o in altro luogo per uno specifico scopo,con uno scopo diverso per quello per cui sono stati resi disponibili. I dati pubblicati sul web non vanno trattati automaticamente come pubblici senza il consenso dell'interessato.
Il legislatore prevede anche l'adozione di norme minime di sicurezza realtivi al trattamento dei dati personali da parte del titolare e suoi sottoposti.
- art.31:si ha l'obiettivo di tutelare l'interessato,che è il destinatario di queste norme. Il titolare deve attuare obbligatoriamente delle norme minime di sicurezza,e se lo ritiene necessario,applicarne di ulteriori. La mancata osservazione di tali norme,comporta responsabilità penale. Va detto che la tutela dei dati personali è considerata attività pericolosa: con questo termine s'intende dire che l'interessato,in caso di un trattamento scorretto dei suoi dati personali,attraverso il quale subito danni,deve solo dimostrare di aver subito il danno e la controparte provvederà a difendersi. Questo si contrappone alle attività non pericolose,in cui se l'interessato subisce un danno,oltre a provarlo deve anche provare la colpevolezza,l'intenzionalità o l'imperizia del soggetto che gli ha casuato il danno trattando irregolarmente i dati. quindi il secondo caso è molto più difficile da dimostrare rispetto al primo. Alla luce di quanto detto,la mancata adozione di norme supplementari a quelle minime,la qual mancanza ha causato danni,può comportare responsabilità civile.
Lezione di Martedì 18-10-05
La normativa sul diritto d'autore trova riscontro nella legge 633/41,integrata nel tempo dal recepimento delle direttive comunitarie e da altri fattori.
- art 1: sono protette le opere dell'ingegno a carattere creativo e viene fornito un elenco di opere tutelate(non è in alcun modo tassativo); sono protette anche le elaborazioni delle opere stesse,come le traduzioni.
- Sentenza del '95: si sottolinea la non tassatività dell'elenco di cui all'articolo 1.
- Cassazione sent. 93 e 04: si ribadisce l'essenzialità della creazione a prescindere dall'originalità/novità dell'opera,poichè è la forma d'espressione dell'idea ad essere tutelata. La creatività è l'elemento discriminante per decidere se tutelare o meno un'opera e le sue elaborazioni.Oggetto della tutela è l'opera,il destinatario della tutela è l'autore della stessa. Il diritto d'autore viene in essere con la creazione dell'opera,quindi non è necessario alcun atto amministrativo perchè venga in essere questo diritto,in quanto si acquisice automaticamente con la creazione dell'opera stessa e va in capo al suo autore.
Esempio: se scrivessimo la favola di Cappuccetto Rosso in autonomia rispetto all'originale o alle sue versioni. L'originalità non sussiste,ma c'è un atto creativo compiuto in autonomia,che determina la tutela del diritto d'autore.
N.B.: Non è riconosciuto il diritto d'autore in capo alle persone giuridiche nel nostro ordinamento,al contrario di quello anglosassone.
Tipi di opere
- opere collettive: chi organizza i contributi è autore nell'opera nel suo completo. I collaboratori saranno autori delle singole parti da loro create;
- opere in comunione: i contributi sono inscindibili,di conseguenza il diritto d'autore va in comunione a tutti gli autori e il suo esercizio è possibile sotto il consenso unanime di tutti gli autori;
- opere composte: i contributi sono autonomi ed essenziali in un insieme organico,come le opere cinematografiche e teatrali,e vengono disciplinati a seconda della fattispecie.
Diritto d'autore si basa su due diritti:
- morale:
- inalienabile: non cedibile,al massimo non lo si rivendica;
- eterno;
- soggettivo,diritto di paternità dell'opera: ho il diritto di impedire che usurpino la paternità dell'opera,che essa venga modificata a danno della reputazione dell'autore e di mantenere anonimo il nome del creatore tramite uno pseudonimo(nick);il giudizio permette la libertà della prova,cioè si può provare attraverso delle prove che l'opera è mia
- patrimoniale: tutti i diritti che comportano l'utilizzazione dell'opera,la riproduzione,la diffusione,l'esecuzione. Non sono necessariamente ad un'attività lucrativa,in quanto il diritto mi spetta anche se decido di distribuirla gratuitamente,anche se di fatto non ottengo alcun guadagno. Nonostante la disposizione al pubblico,gli altri non hanno il diritto di farci alcun che senza il consenso dell'autore. I diritti di sfruttamento economico sono cedibili ed esercitabili dal soggetto che li ha ricevuti,ad esempio scrivo un libro e li cedo alla casa editrice che mi riconoscerà una percentuale,oppure posso trattenerli tutti presso di me,e decido tutto io.
- finito nel tempo,vita dell'autore + 70 anni dalla sua morte;
- alienabile,cessione dei diritti provata per iscritto;
- Art.68: sviluppato in seguito alla direttiva comunitaria. Il diritto di riproduzione rientra nello sfruttamento economico.
Esempio: scrivo articolo autonomo e lo distribuisco su un forum. Abbiamo una riproduzione sul server che ospita la mia opera,è una ripoduzione di un terzo che non è l'autore. Ma l'articolo dice che sono esentati gli atti di riproduzione temporanea che consentono solo l'usufruibilità legittima dell'opera. Senza quest'articolo sarebbe servita l'autorizzazione di volta in volta. E' una riproduzione che esclude l'ambito dell'autore. - Art. 16: sviluppato in seguito alla stessa direttiva comunitaria del precedente articolo. Il primo comma ci dice che qualsiasi tecnologia che consente la comunicazione al pubblico dell'opera rientra nel diritto dell'autore di comunicazione e riproduzione dell'opera. AL secono,ci dice che i diritti dell'autore non si esauriscono con la messa a disposizione dell'opera,non consente alcunchè ai fruitori. Se metto un articolo sul sito web,non vuol dire che un altro lo può prendere,modificare e distribuire a suo piacimento.
GLi avvisi che vietano la riproduzione sui siti web sono delle ridondanze in effetti,perchè nulla si può fare con le opere dell'autore salvo sua parola contraria.
Diritti d'uso dell'opera: la trasmissione dei diritti di sfruttamento economico dev'essere provata per iscritto,la cessione si realizza anche senza una forma scritta ma la prova per il giudizio dev'essere realizzata per iscritto. Il diritto d'uso viene trasmesso salvo patto contrario con la cessione dell'opera.
L'interesse alla diffusione della cultura e dell'informazione si contrappone alle leggi sul diritto d'autore: serve una tutela dell'opera,che stimoli la produzione di nuove opere,e dall'altra limitare quanto possibile il diritto dell'autore per garantire una diffusione delle opere. C'è un contemperamento di interessi che sfocia in due casi:
- durata del diritto d'autore: è propria del diritto di sfruttamento economico dell'opera,in quanto quello morale è imperituro. Durano per tutta la vita dell'autore e per 70 anni ancora dopo la sua morte,al termine di questo periodo,i diritti patrimoniali dell'opera vengono meno e l'opera potrà essere modificata,riprodotta,distribuita,ecc da tutti. Attraverso la durata limitiamo i diritti dell'autore e facilitiamo la diffusione della cultura. C'è sempre comunque l'opportunità di opporsi a modifiche che incidano negativamente all'onore dell'autore.
- utilizzazioni libere dell'opera: sezione della legge che si occupa dei casi in cui certe opere possono essere usate a certe condizioni senza il consenso dell'autore.
- Art.65: la riproduzione di articoli di giornale e riviste è possibile su altri giornali e riviste indicando fonte e autore,a meno di volontà contrarie dell'autore. La riproduzione di opere al pubblico in avvenimenti di attualità è consentita invece indicando dove possibile il nome dell'autore. Esempio: voglio pubblicare un articolo di giornale a carattere economico sul mio sito. Ai sensi del comma 1 dell'art 65 non posso farlo.
- Art.66: è libera la riproduzione, su ogni mezzo, di discorsi di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico,a fine informativo,citando autore e luogo.
- Art.68: un volume può essere riprodotto mediante fotocopia solo per il 15% del volume escluse le pubblicità,è sempre vietata per spartiti musicali ed inoltre la riproduzione ad uso personale non deve avere fini di lucro.
- Art.70: Il riassunto,la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e senza concorrere allo sfruttamento dei diritti economici. Al di fuori di questi fini o lucrarci sopra è un'operazione illegittima.
- Art.71-sexies: è consentita la riproduzione personale,eseguita direttamente dall'interessato, di opere musicali e film non a fini commerciali. Non è possibile mettere in condivisione al pubblico le opere,a meno che non ci siano accordi in merito.
Se acquisto un CD con delle misure tecnologiche a protezione,devo avere cmq la possbilità di eseguire la copia privata,anche solo analogica,per l'uso personale.
Lezione di Mercoledì 19-10-05
Diritti connessi: le leggi sul diritto d'autore riconoscono diritti anche ad altri soggetti. Pensiamo ai diritti del produttore cinematografico,sulle fotografie,sugli interpreti,che non sono comunque gli autori.
Tutela delle banche dati: decr.leg 169/99 all'art.2 definisce le banche dati come raccolta di opere,dati o altri elementi. I dati devono essere indipendenti tra loro,e organizzati in modo tale che possano essere accessibili individualmente. L'oggetto della tutela della banca dati è l'organizzazione del materiale e non il contenuto,il quale potrà essere al massimo oggetto di tutela del diritto d'autore. Sono previste due possibilità di tutela per le banche dati:
- diritto d'autore: è in capo all'autore della banca dati che può effettuare tutta una serie di operazioni sulla banca dati stessa(modifica,riproduzione,ecc). Anche i singoli contributi della banca dati possono esser tutelati dal diritto d'autore;la durata è di 70 anni.
- diritto sui generis: la creatività viene a mancare(si pensi all'elenco telefonico),ma c'è un'attività che richiede una sua tutela,cioè la raccolta del materiale. Anche se il costitutore non è autore,compie un'attività tutelata. La banca dati non è tutelata in quanto opera,ma può esserlo l'attività di raccolta. Il costitutore ha il diritto di vietare l'estrazione o l'impiego dell'insieme di informazioni,a patto che abbia investito tempo,denaro,fatica per raccogliere tali dati. Il diritto sui generis vale per 15 anni dal momento della formazione della raccolta.
- utilizzazioni libere delle banche dati: si veda la durata dei diritti precedenti. Ad aggiunta di ciò,l'accesso e la consultazione della banca dati è libero sempre per finalità didattico-scientifiche,mai a scopo di lucro. La riproduzione di parte o tutta la banca dati è soggetta all'autorizzazione dell'autore.
Caso Confindustria Vs Difesa: catalogo cartaceo fatto dalla Conf. sulla produzione italiana militare,utilizzata poi dalla Difesa. All'autore spetta il diritto di distribuzione,e va chiesto l'autorizzazione all'autore per la riproduzione. Il catalogo era di dominio pubblico e non aveva carattere di originalità. Il giudice precisa il significato di diritto d'autore,ribadisce la non tassatività dell'elenco di cui all'art. 1,ma soprattutto sottolinea che è la forma dell'esposizione a costituire oggetto di tutela. Il catalogo diventa oggetto di tutela. L'importante è vedere la soggettività propria dell'autore nella forma della sua espressione.
(Ci sono casi in cui la legge interviene direttamente a regolare un rapporto dipendente-datore in relazione all'opera svolta dal dipendente. In altri casi non lo sono,per esempio un software realizzato da un soggetto per un'azienda senza che esista un rapporto di dipendenza,i diritti d'autore sorgono in capo all'autore,ma la software house quali diritti avrà??)
- Sentenza roma '04: si ribadisce che la raccolta dei contenuti deve aver costituito un investimento per godere del diritto sui generis,e deve avere carattere di creatività per godere del diritto d'autore.
Lezione di Martedì 25-10-05
Appunti: Applicazione del diritto d'autore e diritti connessi a tre tipologie di opere on-line:
- siti web: universo infinito di tipologie,la problematica è la qualifica di un sito come opera tutelabile dal diritto d'autore. E' il sito in sè ad esser tutelato o l'opera che veicola? Sicuramente ha molta rilevanza la forma espressiva del contenuto,indipendentemente dal contenuto stesso. Comunque io consideri il sito,opera tutelabile in sè o solo il suo contenuto,si arriva ad interpretarlo sulla base dell'espressione del suo contenuto. Un sito può essere un'opera composta o in comunione,a seconda di chi lo realizza. Non c'è molta giurisprudenza in materia.
- fattispecie giornalista Vs RAI: un giornalista che collaborava con la RAI realizza un sito che si configura come un giornale telematico,alla fine degli anni '90. Il rapporto con la RAI viene meno e il sito viene diffuso senza l'autorizzazione dell'autore,violando il diritto morale di paternità del sito. I diritti di sfruttamento economico spettavando alla RAI,ma voleva far valere il diritto di paternità dell'opera. Il tribunale riconosce il diritto per il giornalista di farsi riconoscere come autore. Il sito fu poi chiuso e la RAI avendo diritto di distribuzione decise di non metterlo in rete,anche se il diritto morale gli fu riconosciuto. E' l'unico provvedimento in materia di diritto d'autore sui siti web. Si parte dal presupposto che l'opera sia tutelabile comunque perchè è un giornale telematico. La valutazione sulla tutelabilità del sito,sta sulla forma espressiva del contenuto,alla modalità con cui viene espresso.
- liste di discussione: c'è da domandarsi se i singoli contributi messi a disposizione del pubblico siano tutelabili. E' lecito che il mio contributo possa essere utilizzato da terzi,stampato,ecc?
- fattispecie della Ducati: la ducati ha investito anni fa nella realizzazione di una comunità virtuale di fans della moto ducati. Dagli scambi d'idee ed opinioni sono nate indicazioni poi sfruttate a livello di produzione. La lista di discussione appartiene ai soggetti che han contribuito o alla Ducati stessa? A seconda di cosa analizzo,ci sono diverse tutelabilità:
- Se considero i contenuti e hanno carattere di creatività,sono tutelabili dal diritto d'autore,ergo un terzo non potrà copiare,modificare,distribuire,ecc i contributi senza il consenso dell'autore stesso;
- Se la valuto come un insieme di contenuti(banca dati),e se c'è stato un investimento (denaro,risorse,tempo),anche se la lista di discussione non ha quella forma espressiva che le permette la tutelabilità del diritto d'autore,potrà godere del diritto sui generis. In questo modo potrà impedire che un terzo prenda parte o totalità dei messaggi ed operarci sopra.
- Se la vedo come un'opera collettiva,è una raccolta di opere distinte(altrimenti è composta). Per esempio la comunità Fabula raccoglieva racconti di persone e quindi poteva considerarsi opera collettiva.
La tipologia della banca dati è più facilmente riconducibile. L'elemento in comune è che chi organizza realizza una scelta del coordinamento del materiale. - lista moderata: si può assumere che una scelta e un'organizzazione del materiale venga fatta,e quindi potrebbe esserci il diritto d'autore;
- lista non moderata: non è presente un soggetto che regola i post nella discussione,quindi sarà ben difficile individuare gli elementi che qualifichino il diritto d'autore;
- fattispecie della Ducati: la ducati ha investito anni fa nella realizzazione di una comunità virtuale di fans della moto ducati. Dagli scambi d'idee ed opinioni sono nate indicazioni poi sfruttate a livello di produzione. La lista di discussione appartiene ai soggetti che han contribuito o alla Ducati stessa? A seconda di cosa analizzo,ci sono diverse tutelabilità:
- motori di ricerca: è costituito dalla parte della raccolta e produzione della banca dati tramite software specializzati e dalla parte di ricerca nella banca dati. Oggetto di tutela saranno i software nella prima fase,nella seconda fase la raccolta di link è sicuramente una banca dati,accessibile individualmente,quindi potrà essere oggetto del diritto sui generis(se c'è stato un investimento rilevante,cosa quasi certa per i search engine),il che comporta l'impedimento da parte del titolare,dell'estrazione di parte o in toto della raccolta, o del diritto d'autore,se c'è scelta e coordinamento del materiale e carattere di creatività,e il giudice valuterà se questa scelta sussiste in capo al titolare.
Web Crawler
Diritti connessi: la legge 633/41 individua delle opere ritendendo che nn sia applicabile il caso del diritto d'autore ma individuando altri diritto correlati ad esso. Qui vediamo tre categorie di esempio:
- fotografie: l'attività del fotografo è tutelata dai diritti connessi. Nel caso la fotografia si qualifichi come opera dell'ingegno,si applicherà la normativa sul diritto d'autore,con tutto quel che comporta(il giudice valuterà la creatività e l'originalità); nel caso la fotografia sia un mero atto riproduttivo(come una banale foto al duomo di Milano),si riconosce il diritto connesso a chi l'ha realizzata,che dura 20 anni. Quest'ultimo ha diritto di riproduzione,diffusione,indicazione dell'autore,ecc. Esempio: trovo una foto su un giornale cartaceo,senza alcuna indicazione d'autore,la data di produzione,ecc e decido di riprodurla. Posso farlo perchè nn sappiamo a chi rivolgerci. Su un sito c'è una foto come mero atto riproduttivo,senza indicazioni come nell'esempio precedente. La legge dice che se le foto non riportano le indicazioni la riproduzione non è abusiva,ma solo quella,e prendere la foto e metterla nel mio sito è diffusione dell'opera e c'è il rischio che la legge venga interpretata in senso restrittivo,anche perchè non c'è giurisprudenza in materia.
Eccezioni al diritto di riproduzione: supponiamo che vogliamo usare la fotografia di un euro,per fare un'iconcina o per altri scopi. La mera fotografia dell'euro è da considerarsi libera e posso portarla nel mio sito,ma se è oggetto di una fotografia professionale,non siamo più in questo caso. L'autorizzazione alla riproduzione potrebbe spettare non solo all'autore,ma anche al datore di lavoro del fotografo o al suo committente.Tutte le problematiche hanno difficoltà di tipo probatorio. Come faccio a sapere poi se è una mera riproduzione o un'opera? Ricapitolando:
Se c'è nome dell'autore devo chiedere l'autorizzazione per riprodurla,a prescindere che sia un'opera o un mero atto riproduttivo.Se non c'è il nome bisogna chiedersi se la foto è un mero atto riproduttivo: se lo è si può far valere l'eccezione al diritto di riproduzione,se non lo è e la troviamo in un sito commerciale,può esserci il caso che sia un'opera,magari perchè all'apparenza non appare come una mera riproduzione pura e semplice ed è usata a fini pubblicitari,rendendo quindi non usufruibile l'opera per riproduzioni,in quanto non posso nemmeno chiedere l'autorizzazione.
- ritratti: ho bisogno dell'autorizzazione della persona ritratta per la riproduzione della foto. Ci sono delle eccezioni giustificate dalla notorietà,dall'uso svolto dalla polizia,da scopi didattici e scientifici,il tutto senza ledere la dignità e l'onore dell'autore.
Sentenza: noi possiamo utilizzare il ritratto di persone notorie per informare ma non a scopi pubblicitari di qualsivoglia oggetto o evento.
Faccio la foto di un ciclista e la metto sul mio sito di fan di ciclisti. Ai sensi della normativa sui dati personali servirebbe il consenso,ma ai sensi della normativa sui ritratti parrebbe di si. La problematica rimane aperta.
Lezione di Mercoledì 26-10-05 SOSPESA
Sospesa.
Lezione di Mercoledì 2-11-05
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Tutela del software
Art.2: oggetto di tutela è il risultato della creazione originale e il materiale preparatorio per averlo attuato,tranne le idee e i principi alla base della sua ideazione,che non sono protetti. Oggetto della tutela è la forma espressiva. Al materiale preparatorio si riconducono solitamente le specifiche del programma.
Titolare dei diritti: la regola generale è che i diritti morali spettano a colui che ha creato l'opera. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato i diritti morali,nn essendo alienabili anche se non esercitabili,spettano sempre all'autore,ma quelli patrimoniali,spettano al datore di lavoro nel caso ci sia rapporto di dipendenza,oppure tramite accordo contrattuale se è stato commissionato da un'azienda ad un terzo.
- Durata: vale 70 anni dopo la prima pubblicazione o messa a disposizione al pubblico;
- Diritti del titolare: relativi alle attività inerenti alla riproduzione,la distribuzione,la modifica. I diritti patrimoniali sono tenuti attraverso la licenza,i quali posso anche essere ceduti in parte o tutti,è un contratto attraverso il quale fa valere i propri diritti patrimoniali,la legge non dice nulla in proposito in quanto si lascia la libertà delle parti.
- licenze: dal contenuto della licenza si può vedere quanti diritti acquisice chi acquista o usa i lsoftware e quanti rimangono in capo al titolare. Il software proprietario è ceduto attraverso una licenza uso,prevede solo l'utilizzo del software. Nel caso freeware permette la distribuzione ma nn la modifica dello stesso. La licenza Shareware permette la distribuzione ma l'utilizzo è condizionato in qualke modo dopo u ncerto tempo scaduto. Public domain: software distribuito attraverso licenza in cui si concedono tutti i diritti,rinuncia dei diritti sul software.
Diritti dell'utente:Colui che ha acquisito legittimamente la facoltà di utilizzare il software(tramite acquisto o xkè free) ha diritti riconosciuti dalla legge indipendentemente da quelli scritti sulla legge.
- se la licenza non esclude di correggere,tradurre,ecc il software a fini di necessità d'uso,possiamo farlo.
- Posso fare copia di riserva anche se la licenza dice che è vietata la copia personale.
- posso provare il programma per valutarlo senza consenso da parte della licenza;
- è possibile la decompilazione con l'unico obiettivo di ottenere l'interoperabilità con altri programmi,con molti vincoli però: solo alcuni soggetti legittimati possono farlo,per le parti relative al fine preposto,senza cedere le informazioni ottenute a terzi o farne uso diverso per le quali sono state ottenute. E' difficile dire comunque a priori quale parte servirà per i nostri fini.
Ruolo della SIAE: società che gestisce i diritti d'autore dei distributori. I diritti sorgono alla creazione a prescindere dalla deposizione alla SIAE. La SIAE ha l'obiettivo di gestire i diritti patrimonaile e di far valere i diritti morale per ocnto dell'autore in generale. SI fa contratto tra autore e società la quale viene incaricata di far valere i diritti dell'autore,trattenendosi la sua parte si base contrattuale. I diritti morali non possono esser ceduti ma possono essere fatti valere. In assenza dell'incarico alla SIAE sarò l'autore stesso a far valere i diritti. In riferimento alsofftware il ruolo della SIAE è: essa tiene un registro per i programmi,e la registrazione èp facoltativa. L'incentivo alla registrazione vien dato dallo scopo che esso costituiisce una prova di paternità effettiva dell'opera. La SIAE non fa alcuna verifica sull'opera depositata,prende il software e conserva la registrazione e l'ora di registrazione. L'altra funzione è l'apposizione del contrassegno sul supporto contenente. Si consente alla possibilità di sottrarsi all'apposizione obbligatoria del contrassegno,tramite dichiarazione preventiva che assicuri che i programmi per elaboratore, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico,non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere o superiori al 50% delle opere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore,concorrendone economicamente al loro utilizzo. La SIAE consegna il contrassegno è di fatto come una dichiarazione,che comunica che quanto è contenuto nell'oggetto su cui si pone il contrassegno è tutelata dal diritto d'autore. La violazione della normativa suil diritto d'autore determina provvedimenti penali e civili. NOn a tutte le violazioni dei deiritti patrimoniali incappano in provvedimenti penali. La sanzione penale più pesante corrisponde soltanto ad alcuni casi.
Tutela penale: Art.171-bis: chi duplica per trarne profitto programmi per elaboratore o per stessi morivi distribuisce copie del programma non contrassegnati dalla SIAE.
- Fattispecie Ristomat-Agape: la sentenza dà ragione a Ristomat a fronte dell'articolo precedentemente spiegato. Il bollino SIAE ha rilievo per la vendita e commercializzazione ma la sua assenza non consente la duplicazione abusiva a scopo di profitto del software.
- Sentenza Modena '99: la duplicazione è la copia identica,magari con delle variazioni allo scopo di nascondere il plagio,non riguarda la copia delle specifiche funzionali;
- Cassazione 02: si distingue fra il termine duplicazione,che è una copia identica,e la riproduzione che si riferisce a dare solo una nuova destinazione al contenuto;
- Cassazione 01:
Lezione di Martedì 8-11-05
Persa. Chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :) (Anke se immagino sia difficile che qualcuno trovi la forza di farlo...)
Lezione di Mercoledì 9-11-05
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Lezione di Martedì 15-11-05
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Lezione di Mercoledì 16-11-05
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Lezione di Martedì 22-11-05
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Lezione di Mercoledì 23-11-05
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