Differenze tra le versioni di "Istituzioni di diritto privato Turno 1/2005-2006"

Da WikiDsy.
(Lezione di Martedì 18-10-05)
(Lezione di Mercoledì 19-10-05)
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=== Lezione di Martedì 25-10-05 ===
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Visti 3 esempi di opere on-line:
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# siti web: ciò che è rilevante ai termini di legge è la forma espressiva del suo contenuto,non il : sito web in sè;
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# liste di discussione: se i contributi degli utenti hanno carattere di creatività e              : originalità,sono tutelati dal diritto d'autore,mentre chi ha raccolto i dati/contributi,se ha  : fatto un investimento(tempo/soldi,ecc) a prescindere dall'originalità dei dati stessi,gode del    : diritto sui generis. Per essere considerate opere collettive,tutti i contributi al suo interno  : dovrebbero essere considerati opere,ma più spesso accade siano facilmente considerate come      : banche dati;
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# motori di ricerca: (fase di produzione banca dati)è una raccolta di link,quindi una banca      : dati,può essere soggetto a diritto sui generis(c'è sicuramente un grande lavoro di raccolta),per : quanto riguarda il diritto  d'autore,richiederebbe scelta e coordinamento del materiale; (fase  : di ricerca) ci si può vedere applicati i diritti connessi,lavoro correlato al diritto d'autore;
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* Foto:
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** mero atto riproduttivo: diritti connessi,durano fino a 20 anni dopo la morte dell'autore; sono : assenti caratteri di originalità perchè sussista il diritto d'autore;
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** opera: c'è creatività e gode del dititto d'autore applicabile fino a 70 anni dopo la morte    : dell'autore; si parla di diritti del fotografo,non di ciò che è ritratto;
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  Se  (c'è il nome dell'autore della foto) allora
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        chiedo consenso per diritti di riproduzione
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              Se li nega allora non faccio nulla
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  altrimenti
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      Se (è mero atto riproduttivo) allora
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          posso far valere eccezione sul diritto di riproduzione(anke se c'è conflitto con                                  ::: normativa sui dati personali) 
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      altrimenti
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          è soggetta a diritto d'autore e non è riproducibile
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</pre>

Versione delle 12:16, 25 ott 2005


Diritto Privato, anno 2005/2006

Diritto Privato è un corso fondamentale per la laurea in comunicazione digitale.

=== Docenti === Daniela Redolfi
e-mail: mailto:daniela.redolfi@rcm.inet.it

Orari delle lezioni

Martedì Mercoledì
08:30-10:30 Aula V2 08:30-10:30 Aula V2

Orario di ricevimento dei docenti

Mandate una mail.

Sito del corso

Il sito principale è la linea diretta,presso la rete civica di milano reperibile qui.Lì si possono fare domande e trovare le slides presentate nel corso nella cartella DIR.PRIVATO 05-06.

Materiale didattico

  • Slides sempre nel sito indicato prima;
  • Non c'è un libro di testo;

Modalità d'esame

L'esame consiste di due modalità:

  • SCRITTO: attraverso risposte quiz su computer;
  • PRATICA: una ricerca;

Diario del corso

Lezione di Martedì 4-10-05

  • Distinzione fra diritto privato e pubblico,cosa e chi disciplinano e quindi dove interagiscono.
  • Fonti del diritto italiano:
    1. costituzione;
    2. leggi;
    3. regolamenti;
    4. usi;
  • Fonti del diritto comunitario:
    1. regolamenti;
    2. direttive;
    3. decisioni;
    4. raccomandamenti e pareri;

Lezione di Mercoledì 5-10-05

  • Distinzione e motivazione della nascita di informatica giuridica(l'informatica viene in supporto del diritto) e del diritto dell'informatica(l'espansione dell'informatica in tutta la sua novità porta i legislatori a chiedersi se sia necessaria una sua regolamentazione,il diritto si applica all'informatica);
    • Aspetti delle precedenti discipline applicate in Europa e in USA;
      • Distinzione tra Civil Law e Common Law:
      • Information retrival: caratteristica che distingue l'applicazione dell'informatica al diritto in Europa,necessità di reperire il materiale giuridico;
  • Legimatica: usa strumenti informatici e sistemi intelligenti a supporto di:
    1. redazione dei testi;
    2. valutazione dell'impatto normativo a livello legislativo,sociale e amministrativo;
  • Che cos'è il diritto dell'informatica: novità del fenomeno porta la comunità europea a normare il settore perchè al suo emergere,si nota la difficoltà ad amministrarlo;
    • Interventi nel settore pubblico e privato;

Lezione di Martedì 11-10-05

Tutela dei dati personali Nasce da un'evoluzione del concetto di riservatezza,diritto che si deduce indirettamente da principi di:

  • dignità umana;
  • libertà personale;
  • segretezza delle comunicazioni;

A fianco del diritto della riservatezza(esser lasciato solo) si affianca la tutela dei dati personali,che si fonda su questi principi:

  • qualità del dato: esattezza ed eventuale aggiornamento;
  • finalità del dato: legittimità e determinatezza del motivo della raccolta ed uso dei dati;
  • necessità del dato: pertinenza e non eccedenza dei dati i nrelazione alla finalità;

Lo scopo diventa rilevante nella tutela dei dati personali.

Definizione delle seguenti figure e concetti:

  • titolare;
  • interessato;
  • dato personale:
    1. dato sensibile;
    2. dato giuridico;
    3. dato identificativo;

La tutela dei dati personali trova attuazione non solo per banche dati ed archivi,ma anche per lettere o post-it per esempio,se essi contengono dati personali. Il codice a protezione dei dati personali è il DL 196/03,dove si prevedono norme specifiche per vari settori a seconda che chi tratti i dati personali sia un ente pubblico o privato.

L'informativa è lo strumento a disposizione dell'interessato per sapere a quale scopo vengono trattati i dati su di lui,chi li tratta,perchè e per quanto tempo. Se il soggetto che vuol trattare idati personali è privato,serve i lconsenso dell'interessato a meno di certe eccezioni(obblighi di legge o di contratto,ecc..). Quindi la normativa a partire dal '96 ha introdotto anche la figura dell'interessato e la sua tutela rispetto a prima in cui gli attori principali rimanevano titolare e dati. Il trattamento di dati sensibili richiede oltre ad un consenso scritto anche il consenso del garante.

Lezione di Mercoledì 12-10-05

Il Descreto Legislativo 196/03 recepisce la direttiva comunitaria 58/01,riguardo alla tutela dei dati personali. Va detto che la tutela dei dati personali è considerata attività pericolosa. con questo termine s'intende dire che l'interessato,in caso di un trattamento scorretto dei suoi dati personali,il quale gli ha casuato danni,deve solo dimostrare di aver subito il danno e la controparte provvederà a difendersi. Questo si contrappone alle attività non pericolose,in cui se l'interessato subisce un danno,oltre a provarlo deve anche provare la colpevolezza,l'intenzionalità o l'imperizia del soggetto che gli ha casuato il danno trattando irregolarmente i dati. quindi il secondo caso è molto più difficile da dimostrare rispetto al primo.

Fatta questa premessa,questa parte del codice è trattata con gli articoli:

  • art.122: c'è un riferimento ai cookies,e possiamo distinuere tra quelli "buoni" che hanno come unico scopo il favorire la comunicazione tra abbontao/utente e server per la fruizione di servizi(legittimo),e quelli "cattivi",che raccolgono informazioni sul computer dell'interessato,per scopi commerciali o di altro tipo,senza il suo consenso(illegittimo);
  • art.123: la conservazione dei dati deve essere attuata in relazione alle finalità per cui vengono raccolti,in maniera necessaria e per un tempo ragionevole,sempre in linea alle finalità; se quest'ultima è di tipo commerciale serve il consenso. Quest'articolo è sospeso a seguito del DL 155/05 fino al 31 dicembre 07 per motivi di sicurezza nazionale. fino a tale data i log di uso dei servizi telefonici e telematici sarà conservato(NON il loro contenuto,per il quale servirebbe il consenso di un giudice con motivazioni particolari);
  • art.132: dati di traffico telefonico vengono conservati per 24 mesi,quelli telematici per 6 mesi per reati di vario tipo,mentre per fatti più gravi,come mafia,terrorismo,ecc a seguito della 155/05 si può prorogare al doppio del tempo la conservazione,anche se l'autorità giudiziaria non può accedervi dopo la scadenza "normale" per reati di altro tipo.
  • art.126: in rispetto a finalità e necessità della conservazione dei dati e del loro uso,serve i lconsenso per trattare i dati relativi all'ubicazione degli utenti relativamente al traffico dei dati stessi;
  • art.129: elenco telefonico è pubblico registro e come tale l'attività commerciale svolta reperendo tali dati non costituisce un'infrazione del codice,ma con l'arrivo dei nuovi elenchi il cittadino avrà a disposizione la scelta di decidere se accettare o meno che si disponga dei propri dati in esso contenuti per uso commerciale(telemarketing,posta,ecc);
  • art.130: per l'uso automatizzato di chiamate a scopo commerciale serve il consenso,così vale anche per la posta elettronica. In merito a spamming non commerciale,la questione è affrontata dal garante,che vieta il mail grabbing,ossia la raccolta di informazioni e l'uso di dati,pubblicati sul web o in altro luogo per uno specifico scopo,con uno scopo diverso per quello per cui sono stati resi disponibili.
  • art.31:assetto organizzativo. L'interessato è il destinatario di queste norme,ove il titolare deve attuare obbligatoriamente delle minime norme di sicurezza,e se lo ritiene necessario,applicarne di ulteriori. La mancata osservazione di tali nomre,comporta responsabilità penale,nel primo caso,e può comportare quella civile nel secondo.

Lezione di Martedì 18-10-05

  • diritto d'autore: trova attuazione nella legge 633/41 e nelle sue successive mnodifiche aggiuntive nel tempo;
    • art 1: elenco di opere tutelate non è in alcun modo tassativo;la creatività è l'elemento discriminante per decidere se tutelare o meno un'opera e le sue elaborazioni;
    • sentenza 95: ribadisce l'esemplificazione dell'elenco;

Oggetto della tutela è l'opera,il destinatario della tutela l'autore;il diritto d'autore viene in essere con la creazione dell'opera; Cassazione sent. 93: si ribadisce l'essenzialità della creazione a prescindere dall'originalità/novità dell'opera;è la forma d'espressione dell'idea ad essere tutelata;

  • Abbiamo visto:
    • opere collettive;
    • comunione;
    • composte;

Diritto d'autore si basa su due diritti:

  • morale:
    • inalienabile;
    • eterno;
    • soggettivo,diritto di paternità dell'opera;
  • patrimoniale:
    • finito nel tempo;
    • cessione dei diritti provata per iscritto;
  • possibilità di utilizzo svincolata dal permesso dell'autore:
    • articoli di giornale riprodotti su altri giornali o riviste(non siti web);
    • lo stesso vale per i discorsi pubblici;
    • la riproduzione personale è consentita sempre che nn vada ad incidere negativamente allo sfruttamento economico dell'opera,non a fini di lucro e svolta dall'interessato;
    • la riproduzione al pubblico è vietata con gli stessi motivi;

Lezione di Mercoledì 19-10-05

persa. chiuque voglia editare gli appunti è benvenuto :)

Lezione di Martedì 25-10-05

Visti 3 esempi di opere on-line:

  1. siti web: ciò che è rilevante ai termini di legge è la forma espressiva del suo contenuto,non il : sito web in sè;
  2. liste di discussione: se i contributi degli utenti hanno carattere di creatività e  : originalità,sono tutelati dal diritto d'autore,mentre chi ha raccolto i dati/contributi,se ha  : fatto un investimento(tempo/soldi,ecc) a prescindere dall'originalità dei dati stessi,gode del  : diritto sui generis. Per essere considerate opere collettive,tutti i contributi al suo interno  : dovrebbero essere considerati opere,ma più spesso accade siano facilmente considerate come  : banche dati;
  3. motori di ricerca: (fase di produzione banca dati)è una raccolta di link,quindi una banca  : dati,può essere soggetto a diritto sui generis(c'è sicuramente un grande lavoro di raccolta),per : quanto riguarda il diritto d'autore,richiederebbe scelta e coordinamento del materiale; (fase  : di ricerca) ci si può vedere applicati i diritti connessi,lavoro correlato al diritto d'autore;
  • Foto:
    • mero atto riproduttivo: diritti connessi,durano fino a 20 anni dopo la morte dell'autore; sono : assenti caratteri di originalità perchè sussista il diritto d'autore;
    • opera: c'è creatività e gode del dititto d'autore applicabile fino a 70 anni dopo la morte  : dell'autore; si parla di diritti del fotografo,non di ciò che è ritratto;
   Se  (c'è il nome dell'autore della foto) allora
         chiedo consenso per diritti di riproduzione
              Se li nega allora non faccio nulla
   altrimenti
       Se (è mero atto riproduttivo) allora
           posso far valere eccezione sul diritto di riproduzione(anke se c'è conflitto con                                   ::: normativa sui dati personali)  
       altrimenti
           è soggetta a diritto d'autore e non è riproducibile