Istituzioni di diritto privato Turno 1/2005-2006

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Diritto Privato, anno 2005/2006

Diritto Privato è un corso fondamentale per la laurea in comunicazione digitale.


Docenti

Daniela Redolfi

e-mail: mailto:daniela.redolfi@rcm.inet.it

Orari delle lezioni

Martedì Mercoledì
08:30-10:30 Aula V2 08:30-10:30 Aula V2

Orario di ricevimento dei docenti

Mandate una mail.

Sito del corso

Il sito principale è la linea diretta,presso la rete civica di milano reperibile qui.Lì si possono fare domande e trovare le slides presentate nel corso nella cartella DIR.PRIVATO 05-06.

Materiale didattico

  • Slides sempre nel sito indicato prima;
  • Non c'è un libro di testo;

Modalità d'esame

L'esame consiste di due modalità:

  • SCRITTO: attraverso risposte quiz su computer;
  • PRATICA: una ricerca; La ricerca dovrà essere sottoposta 15 giorni prima della data d'esame attraverso questo sito. Per usufruire del sito e poter svolgere lo scritto bisogna disporre di un account presso il SILAB.
  • Date degli esami: consulta qui la linea diretta.

Editaggio a cura di: Voodoo 18:24, Nov 11, 2005 (CET)


Diario del corso

Lezione di Martedì 4-10-05

  • Distinzione fra diritto privato e pubblico,cosa e chi disciplinano e quindi dove interagiscono. Negli ultimi decenni questa distinzione è stata resa più labile. Lo stato può intervenire(anzi deve) nei rapporti di diritto privato.
  • Art.3 Costituzione:
    • 1o comma: eguaglianza formale a fondamento di tutti gli stati liberali;
    • 2o comma: eguaglianza sostanziale,stato sociale,lo stato si assume il compito di intervenire nei rapporti di natura privatistica e lo farà attraverso il diritto pubblico,che possiede. Per esempio il controllo dell'economia relativamente all'evitamento di posizioni monopolistiche sul mercato che impediscano la libera concorrenza è reso possibile da quest'articolo;
  • Fonti del diritto italiano: è importante capire che il senso lo si arguisce solo dal significato delle parole usate nella legge e dalla ratio della stessa,cioè l'intenzione del legislatore;
  1. costituzione: stabilisce alcune norme su come devono essere fatte le leggi e la loro portata,le leggi non possono andare contro i principi della costituzione;
  2. leggi:
    1. fatte dalle camere;
    2. promulgate dal presidente della repubblica entro un mese dalla loro creazione,salvo urgenza. Il presidente verifica ulteriormente la costituzionalità delle stesse e la copertura delle risorse da loro richieste;
    3. pubblicazione dopo promulgazione e messa in vigore dopo 15 giorni;
  3. Decreti legislativi e decreti legge: hanno entrambi valore di legge. Il potere legislativo può essere conferito al governo per emanare decreti legislativi previa legge delega del parlamento,al contrario del decreto legge,emanabile a prescindere dalla delega parlamentare,ma che va poi convertito in legge entro 60 giorni,pena il suo decadimento - vedi risposta della prof. Il decreto legge non è reiterabile nel tempo al suo scadere se ha lo stesso contenuto e ci si ricorre in casi di necessità ed urgenza
  4. regolamenti: in genere la legge stabilisce i principi mentre i regolamenti ne attuano l'esecuzione,in linea ad essi;di fatto sono deliberati dal governo,il quale approva e redige anche il DPR;
  5. Usi: corollario delle leggi da essi richiamati,raccolti dalle Camere di Commercio,e riguardano vari settori;

Fin qua abbiamo visto le fonti del diritto nazionale,che vedono il Parlamento come legiferatore di leggi;

  • Fonti del diritto comunitario: possibilità di emanare norme in certi contesti,gli stati non hanno ceduto la totalità della loro sovranità nazionale,ma una parte stabilita attraverso trattati. L'obiettivo è di disciplinare contesti normativi comuni,in particolare in merito alla libera circolazione di beni,servizi,capitali e lavoro;
  1. regolamenti: una volta adottato interviene direttamente nei rapporti dei cittadini di tutti gli stai membri. Ha portata generale.
  2. direttive: più frequente dei precedenti,indicazione di comportamento da attuare entro un termine. Il parlamento delega il governo attraverso la legge comunitaria a fare decreti legislativi in attuazione delle direttive comunitarie. I decreti legislativi sono quindi strumento di ricezione delle direttive.
  3. decisioni: per destinatari specifici e quindi non sono al pari di una legge come portata;
  4. raccomandamenti e pareri: non vincolanti; proposte di direttive in un certo contesto,si raccomanda una decisione



Lezione di Mercoledì 5-10-05

  • Informatica giuridica: l'informatica viene in supporto del diritto
  • diritto dell'informatica: l'espansione dell'informatica in tutta la sua novità porta i legislatori a chiedersi se sia necessaria una sua regolamentazione,il diritto si applica all'informatica;

Loevinger,funzionario dell'antitrust americano,pensa di ricorrere alle scienze informatiche a sipporto delle sue ricerche di mercato. Baade,affronta l'uso dell'informatica per vedere se era possibile utilizzarla nell'attività giuridica,poichè le leggi si fondano su sillogismi,quindi si pensa di applicare modelli logici alle norme,e per le previsioni delle sentenze:ciò deriva proprio dal sistema giurisprudenziale:

  • Civil Law: il fondamento è costituito dalla legge e il giudice è libero di decidere ed interpretarla(sistema europeo);
  • Common Law:precedenti giurisprudenziali costituiscono la norma,un vincolo forte nei confronti del giudice(sistema americano);

In Europa l'informatica giuridica si sviluppa in due aree:

  • Information retrival: necessità di reperire il materiale giuridico; la corposa produzione nomratica e la sua frequente modifica mettono in crisi la conoscenza della norma stessa,principuio su cui si basa il sistema. C'è parimenti la difficoltà nel riconoscere l'applicabilità di una particolare norma per affrontare determinati problemi; negli anni 70 nascono le prime banche dati giuridiche.

Corte di cassazione ha ufficio di massimario che riceve le sentenze dei tribunali,estraendone delle massime. Queste vengono pubblicate sul massimario,e sono strumenti che individuano l'interpretazione della norma. L'informatizzazione del massimario è una delle prime applicazioni dell'informatica giuridica da noi. Accanto a queste si è passati ad organizzare le leggi,nella loro evoluzione. L'operatore del diritto reperisce più facilmente le fonti quindi,ma il cittadino di solito non vi accede facilmente anche perchè sono a pagamento. Si va attivando un movimento per diffondere la conoscenza giuridica tra i cittadini,nascita di servizi web che mettono a disposizione le fonti giuridiche ad accesso gratuito. L'accesso alla gazzetta ufficiale è a pagamento.
L'informatica giuridica si sviluppa anche in merito all'applicazione dei modelli logici per lo sviluppo di testi normativi,come la legimatica. Serve chiarezza nell'esporre la norma e coerenza con le leggi prodotte in precedenza. Supporto alla valutazione dell'impatto ricettivo e amministrativo delle leggi.

L'informatica a supporto dell'analisi giuridica:

  • Legimatica: usa strumenti informatici e sistemi intelligenti a supporto di:
    1. redazione dei testi;
    2. valutazione dell'impatto normativo a livello legislativo,sociale e amministrativo;
  • Diritto dell'informatica: novità del fenomeno porta la comunità europea a normare il settore perchè al suo emergere,si nota la difficoltà ad amministrarlo. L'informatica si fa oggetto del diritto. Intorno agli anni '60 cominciano a porsi problematiche in ambito informatico. Sono fenomeni affrontabili attraverso norme già presenti o bisogna sollecitare un nuovo intervento normativo? Il giudice deve dare una soluzione ad un caso e non può astenersi,ci si chiede quindi se la risposta che può dare sia adeguata o meno sfruttando normativa vigente. Ci si chiede se l'intervento normativo sia lo strumento adeguato per regolamentare questo settore,invece di utilizzare norme autoprodotte,cioè deontologia e codici comportamentali,di facile modifica,senza l'intervento del parlamento. Si veda anche la questione relativa alla regolamentazione di Internet,in cui il popolo della rete sottolinea la svincolatezza dalla normativa degli stati,un luogo libero in cui potersi esprimere,e regolamentato dagli stessi utenti,insomma autogestito. L'intervento normativo c'è stato ed è consistente soprattutto ad opera della comunità europea. L'assenza di regolazione di questi fenomeni crea un ostacolo alla diffusione di informazioni,dati,prodotti,ecc,fondamenot alla base degli interventi della comunità europea. Gli interventi normativi in campo italiano sono in buona parte dei recepimenti delle direttive comunitarie.

Nel settore pubblico ci si pone la questione del riconoscimento giuridico degli atti compiuti ricorrendo alle tecnologie informatiche. Ha valore il documento informatico e veicolato attraverso i mezzi stessi informatici,o c'è bisogno anke di una copia cartacea? Una delle prime legislazioni che riconoscono i registri tenuti con mezzi informatici è il catasto,registro che tiene nota delle proprietà immobiliari. E' il primo oggetto di legilazione. Il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio è tenuto solo attraverso mezzi informatici,così come le comunicazioni fra le imprese e le camere di commercio avviene solo eletronicamente e non cartaceamente,ricorrendo a sistemi di sicurezza (firme digitali,certificati digitali,ecc). Può qualificarsi come documento amministrativo anche quello informatico prodotto attraverso i mezzi informatici. Ci sono poi interventi che sollecitano l'intervento dell'informatica nella pubblica amministrazione. Nel settore privato vediamo leggi alla tutela del software e dei dati personali


Lezione di Martedì 11-10-05

Non c'è nella costituzione un articolo che parli esplicitamente del diritto alla riservatezza delle persone ma lo si deduce in via indiretta dagli articoli 2,3,13 e 15. Nel codice civile non troviamo un principio analogo,ma da alcuni articoli lo si può dedurre(come il 6 e il 10).
Il concetto di riservatezza ha origini lontane nel tempo,in cui già nell'800 lo si riconosce ai cittadini,il diritto ad esser lasciato solo. Ciò si contrappone al diritto di cronaca. Ancora oggi sussiste il diritto alla riservatezza,ma al suo fianco nasce il diritto alla tutela dei dati personali,il concetto di privacy. Essa si esplica in due diritti:

  • il controllo del flusso dei dati;
  • diritto ad essere rappresentati come si è;

La società in cui viviamo si fonda sullo scambio di dati ed è un dato di fatto. Qusto scambio però può talvolta ledere i diritti della persona. Non si vuole impedirne lo scambio in generale,ma lo si vuole regolamentare. Io soggetto del flusso di dati,non posso impedirne lo scambio,ma posso controllare chi e perchè scambia i dati su di me. Inoltre ho il diritto ad essere rappresentato come sono,i dati devono essere aggiornati e veritieri. La tutela dei dati personali nasce dal diritto della riservatezza. Questi diritti trovano esplicazione su 3 principi:

  1. dignità umana;
  2. libertà personale;
  3. segretezza delle comunicazioni;

Il principio conduttore è lo scopo con cui vengono raccolti i dati. Nel nostro ordinamento c'è totale indifferenza degli scopi per cui vengono posti in essere gli atti giuridici,(Si pensi all'acquisto di una casa a scopo matrimoniale:al venir meno del matrimonio,l'atto d'acquisto vale ancora),qui invece diventa rilevante. La conservazione dei dati dev'essere compatibile alla finalità con cui li raccolgo. Se si può ricorrere all'anonimato per perseguire i miei scopi,devo usare questo mezzo. L'interessato va identificato se necessario.
Auditel: rilevamento delle trasmissioni televisive viste,chi le guarda comunica tramite un telecomando cosa sta vedendo,trasmettendo alcuni dati. L'obiettivo è verificare quale trasmissione viene vista. I dati relativi alle persone sono necessari per: conferire premi ed eventuali riparazioni di dispositivi difettosi. Non servono però ai fini generali della raccolta dei dati,ma è necessario che l'azienda ne disponga.
A fianco del diritto alla riservatezza si affianca dunque la tutela dei dati personali,che si fonda su questi principi:

  • qualità del dato: esattezza ed eventuale aggiornamento dei dati;
  • finalità del dato: legittimità e determinatezza del motivo della raccolta ed uso dei dati;
  • necessità del dato: pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione alla finalità,principio normativo nuovo rispetto alla vecchia normativa;

Lo scopo diventa rilevante nella tutela dei dati personali.

Definizione delle seguenti figure e concetti:

  • titolare: per esempio la banca che tratta i dati del cliente,l'impresa nei confronti dei suoi dipendenti; è colui che prende delle decisioni sul trattamento dei dati personali.
  • interessato: la persona cui si riferiscono i dati personali,è il soggetto dei diritti sul controllo del flusso dei dati,di essere rappresentati come si è. Può essere anche l'impresa,non solo una persona. La tutela può estendersi solo alle persone fisiche,solo a quelle giuridiche o ad entrambi a discrezione degli stati,da noi ci sono entrambi.
  • dato personale: una qualsiasi informazione relativa all'interessato. Rientrano qui anche quelle informazioni da cui deduco dei dati realtive all'interessato,cioè che lo identificano. Sono presenti delle sottocategirie:
    1. dato sensibile: specifiche categorie di dati,per cui si è stabilito un regime più rigido di tutela,l'eventuale trattamento è sottoposto a vincoli maggiori(gusti sessuali,razza,credo,ecc);
    2. dato giuridico: realtivo a condanne,multe,ecc
    3. dato identificativo: tipicamente dati anagrafici;

La tutela dei dati personali trova attuazione non solo per banche dati ed archivi,ma anche per lettere o post-it per esempio,se essi contengono dati personali. Il codice a protezione dei dati personali è il DL 196/03,dove si prevedono norme specifiche per vari settori a seconda che chi tratti i dati personali sia un ente pubblico o privato. Quindi non è necessario che i dati siano organizzati perchè vengano tutelati,estendendo l'ambito di tutela. La legge non trova applicazione per trattamenti ad uso puramente e solamente personale,come l'agenda dei numeri telefonici personali.
DL 196/03: codice a protezione dei dati personali,raccoglie norme dal '96 in poi per questo ambito, questo codice ha abrogato la 675/96,e il nostro riferimento sarà appunto la 196/03. Abbiamo necessità di controllare il flusso di dati che ci riguardano e ciò si realizza attraverso un obbligo in capo al titolare,din informare una volta che raccoglie i dati. L'informativa è lo strumento a disposizione dell'interessato per sapere a quale scopo vengono trattati i dati su di lui,chi li tratta,perchè e per quanto tempo. Essa ha un contenuto definito dalla legge nell'art 13. Vanno esplicitati i contenuti di cui all'articolo,perchè l'interessato possa esercitare i suoi diritti,cioè deve sapere cosa si fanno dei dati che l'interessato comunica a terzi. Si ha anche il diritto di recedere e cancellare i dati. Essa è un obbligo del titolare. Quanto fin qui espresso ben si adatta al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici.
Se il soggetto che vuol trattare i dati personali è privato,serve il consenso dell'interessato a meno di certe eccezioni,anche se ridotte(obblighi di legge o di contratto,ecc..). Il consenso può essere dato solo sulla base dell'informativa,altrimenti il consenso perde di validità.
Quindi la normativa a partire dal '96 ha introdotto anche la figura dell'interessato e la sua tutela rispetto a prima in cui gli attori principali rimanevano titolare e dati. Si viene a creare quindi un rapporto triangolare. Si vedano alcune fattispecie:

  • Caso della banca e del dipendente: prima dell'entrata in vigore questo comportamento sarebbe stato intepretato come un comportamento infedele del dipendente nei confronti della banca,soggetto tutelato in questo caso e avente diritto ad un risarcimento. Alla luce della normativa sui dati personali gli aventi diritto alla tutela non è solo la banca ma anche i clienti,i cui dati sono stati presi dal dipendenti,e che qui rivestono il ruolo dell'interessato.

Il trattamento di dati sensibili da parte di enti privati richiede oltre ad un consenso scritto anche il consenso del garante. Per consenso scritto s'intende sottoscritto,quindi un semplice click per spuntare un flag non è un consenso scritto(si useranno mezzi quali la firma digitale). Per i dati personali è sufficiente esprimere il consenso,e questo lo si può fare tranquillamente spuntando dei flag e cliccando dei bottoni.

  • Articoli relativi alla tutela e il trattamento dei dati personali via web;

Lezione di Mercoledì 12-10-05

Il Descreto Legislativo 196/03 recepisce la direttiva comunitaria 58/01,riguardo alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. Fatta questa premessa,questa parte del codice è trattata con gli articoli:

  • art.122: c'è un riferimento ai cookies,e possiamo distinguere tra quelli "buoni" che hanno come unico scopo il favorire la comunicazione tra abbonato/utente e server per la fruizione di servizi legittimi,e quelli "cattivi",che raccolgono informazioni sul computer dell'interessato,per scopi commerciali o di altro tipo,senza il suo consenso(illegittimo);il codice di deontologia non c'è ad oggi e deve essere emanato: esso stabilirà i presupposti entro i quali è consentito accedere ad informazioni archivita esulla macchina;
Cookie Central
FAQ
cookie su Wikipedia
  • art.123: la conservazione dei dati deve essere attuata in relazione alle finalità per cui vengono raccolti,in maniera necessaria e per un tempo ragionevole,sempre in linea alle finalità; se quest'ultima è di tipo commerciale serve il consenso,per la fatturazione delle interconnessioni invece è consentita per il tempo necessario. L'articolo prevede la cancellazione dei dati realtivi al traffico telematico e telefonico,ma è sospeso a seguito del DL 155/05 fino al 31 dicembre 07 per motivi di sicurezza nazionale: fino a tale data i log di uso dei servizi telefonici e telematici saranno conservati(NON il loro contenuto,per il quale servirebbe il consenso di un giudice con motivazioni particolari);
  • art.132: articolo relativo alla cancellazione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico(NON il loro contenuto,per il quale servirebbe il consenso dell'autorità giudiziaria con motivazioni particolari).Per accertamento e repressione di reati di vario tipo vengono conservati per 24 mesi i dati telefonici e per 6 mesi quelli telematici ,mentre per fatti più gravi,come mafia,terrorismo,ecc a seguito della legge 155/05 che sospende quest'articolo fino al 31 dic '07, la conservazione si può prorogare al doppio del tempo (di ambo i tipi di traffico),anche se l'autorità giudiziaria non può accedervi dopo la scadenza "normale" per reati di altro tipo.
  • art.126: in rispetto a finalità e necessità della conservazione dei dati e del loro uso,serve il consenso per trattare i dati relativi all'ubicazione degli utenti relativamente al traffico dei dati stessi. Per esempio per fornirmi certe tipologie di servizio in relazione al contesto in cui mi trovo. Possono essere trattati se anonimi altrimenti previo consenso dell'interessato.
  • art.129: utilizzo degli elecnhi telefonici per scopi ulteriori al reprrimento del semplice recapito telefonico. L'elenco telefonico è pubblico registro e come tale l'attività commerciale svolta reperendo tali dati non costituisce un'infrazione del codice,ma con l'arrivo dei nuovi elenchi il cittadino avrà a disposizione la scelta di decidere se accettare o meno che si disponga dei propri dati in esso contenuti per uso commerciale(telemarketing,posta,ecc); se non ho espresso alcunchè,i propri dati compariranno come in precedenza,e non potranno essere usati a finalità commerciali. L'obiettivo è di creare un database unico comprensivo di tutti i fornitori telefonici.
  • art.130:articolo relativo all'uso indesiderato della telefonia,dell'informatica e della posta: per l'uso automatizzato di chiamate a scopo commerciale serve il consenso,così vale anche per la posta elettronica,salvo che l'interessato sia cliente di una certa azienda,per esempio,e in questo caso non si necessita del consenso.Lo spamming commerciale a danno dell'interessato è anche sanzionato penalmente. In merito a spamming non commerciale,la questione è affrontata dal garante,che vieta il mail grabbing,ossia la raccolta di informazioni e l'uso di dati,pubblicati sul web o in altro luogo per uno specifico scopo,con uno scopo diverso per quello per cui sono stati resi disponibili. I dati pubblicati sul web non vanno trattati automaticamente come pubblici senza il consenso dell'interessato.

Il legislatore prevede anche l'adozione di norme minime di sicurezza realtivi al trattamento dei dati personali da parte del titolare e suoi sottoposti.

  • art.31:si ha l'obiettivo di tutelare l'interessato,che è il destinatario di queste norme. Il titolare deve attuare obbligatoriamente delle norme minime di sicurezza,e se lo ritiene necessario,applicarne di ulteriori. La mancata osservazione di tali norme,comporta responsabilità penale. Va detto che la tutela dei dati personali è considerata attività pericolosa: con questo termine s'intende dire che l'interessato,in caso di un trattamento scorretto dei suoi dati personali,attraverso il quale subito danni,deve solo dimostrare di aver subito il danno e la controparte provvederà a difendersi. Questo si contrappone alle attività non pericolose,in cui se l'interessato subisce un danno,oltre a provarlo deve anche provare la colpevolezza,l'intenzionalità o l'imperizia del soggetto che gli ha casuato il danno trattando irregolarmente i dati. quindi il secondo caso è molto più difficile da dimostrare rispetto al primo. Alla luce di quanto detto,la mancata adozione di norme supplementari a quelle minime,la qual mancanza ha causato danni,può comportare responsabilità civile.



Lezione di Martedì 18-10-05

La normativa sul diritto d'autore trova riscontro nella legge 633/41,integrata nel tempo dal recepimento delle direttive comunitarie e da altri fattori.

  • art 1: sono protette le opere dell'ingegno a carattere creativo e viene fornito un elenco di opere tutelate(non è in alcun modo tassativo); sono protette anche le elaborazioni delle opere stesse,come le traduzioni.
    • Sentenza del '95: si sottolinea la non tassatività dell'elenco di cui all'articolo 1.
    • Cassazione sent. 93 e 04: si ribadisce l'essenzialità della creazione a prescindere dall'originalità/novità dell'opera,poichè è la forma d'espressione dell'idea ad essere tutelata. La creatività è l'elemento discriminante per decidere se tutelare o meno un'opera e le sue elaborazioni.Oggetto della tutela è l'opera,il destinatario della tutela è l'autore della stessa. Il diritto d'autore viene in essere con la creazione dell'opera,quindi non è necessario alcun atto amministrativo perchè venga in essere questo diritto,in quanto si acquisice automaticamente con la creazione dell'opera stessa e va in capo al suo autore.

Esempio: se scrivessimo la favola di Cappuccetto Rosso in autonomia rispetto all'originale o alle sue versioni. L'originalità non sussiste,ma c'è un atto creativo compiuto in autonomia,che determina la tutela del diritto d'autore.

N.B.: Non è riconosciuto il diritto d'autore in capo alle persone giuridiche nel nostro ordinamento,al contrario di quello anglosassone.

Tipi di opere

  • opere collettive: chi organizza i contributi è autore nell'opera nel suo completo. I collaboratori saranno autori delle singole parti da loro create;
  • opere in comunione: i contributi sono inscindibili,di conseguenza il diritto d'autore va in comunione a tutti gli autori e il suo esercizio è possibile sotto il consenso unanime di tutti gli autori;
  • opere composte: i contributi sono autonomi ed essenziali in un insieme organico,come le opere cinematografiche e teatrali,e vengono disciplinati a seconda della fattispecie.

Diritto d'autore si basa su due diritti:

  • morale:
    • inalienabile: non cedibile,al massimo non lo si rivendica;
    • eterno;
    • soggettivo,diritto di paternità dell'opera: ho il diritto di impedire che usurpino la paternità dell'opera,che essa venga modificata a danno della reputazione dell'autore e di mantenere anonimo il nome del creatore tramite uno pseudonimo(nick);il giudizio permette la libertà della prova,cioè si può provare attraverso delle prove che l'opera è mia
  • patrimoniale: tutti i diritti che comportano l'utilizzazione dell'opera,la riproduzione,la diffusione,l'esecuzione. Non sono necessariamente ad un'attività lucrativa,in quanto il diritto mi spetta anche se decido di distribuirla gratuitamente,anche se di fatto non ottengo alcun guadagno. Nonostante la disposizione al pubblico,gli altri non hanno il diritto di farci alcun che senza il consenso dell'autore. I diritti di sfruttamento economico sono cedibili ed esercitabili dal soggetto che li ha ricevuti,ad esempio scrivo un libro e li cedo alla casa editrice che mi riconoscerà una percentuale,oppure posso trattenerli tutti presso di me,e decido tutto io.
    • finito nel tempo,vita dell'autore + 70 anni dalla sua morte;
    • alienabile,cessione dei diritti provata per iscritto;
  • Art.68: sviluppato in seguito alla direttiva comunitaria. Il diritto di riproduzione rientra nello sfruttamento economico.
    Esempio: scrivo articolo autonomo e lo distribuisco su un forum. Abbiamo una riproduzione sul server che ospita la mia opera,è una ripoduzione di un terzo che non è l'autore. Ma l'articolo dice che sono esentati gli atti di riproduzione temporanea che consentono solo l'usufruibilità legittima dell'opera. Senza quest'articolo sarebbe servita l'autorizzazione di volta in volta. E' una riproduzione che esclude l'ambito dell'autore.
  • Art. 16: sviluppato in seguito alla stessa direttiva comunitaria del precedente articolo. Il primo comma ci dice che qualsiasi tecnologia che consente la comunicazione al pubblico dell'opera rientra nel diritto dell'autore di comunicazione e riproduzione dell'opera. AL secono,ci dice che i diritti dell'autore non si esauriscono con la messa a disposizione dell'opera,non consente alcunchè ai fruitori. Se metto un articolo sul sito web,non vuol dire che un altro lo può prendere,modificare e distribuire a suo piacimento.
    GLi avvisi che vietano la riproduzione sui siti web sono delle ridondanze in effetti,perchè nulla si può fare con le opere dell'autore salvo sua parola contraria.

Diritti d'uso dell'opera: la trasmissione dei diritti di sfruttamento economico dev'essere provata per iscritto,la cessione si realizza anche senza una forma scritta ma la prova per il giudizio dev'essere realizzata per iscritto. Il diritto d'uso viene trasmesso salvo patto contrario con la cessione dell'opera.
L'interesse alla diffusione della cultura e dell'informazione si contrappone alle leggi sul diritto d'autore: serve una tutela dell'opera,che stimoli la produzione di nuove opere,e dall'altra limitare quanto possibile il diritto dell'autore per garantire una diffusione delle opere. C'è un contemperamento di interessi che sfocia in due casi:

  1. durata del diritto d'autore: è propria del diritto di sfruttamento economico dell'opera,in quanto quello morale è imperituro. Durano per tutta la vita dell'autore e per 70 anni ancora dopo la sua morte,al termine di questo periodo,i diritti patrimoniali dell'opera vengono meno e l'opera potrà essere modificata,riprodotta,distribuita,ecc da tutti. Attraverso la durata limitiamo i diritti dell'autore e facilitiamo la diffusione della cultura. C'è sempre comunque l'opportunità di opporsi a modifiche che incidano negativamente all'onore dell'autore.
  2. utilizzazioni libere dell'opera: sezione della legge che si occupa dei casi in cui certe opere possono essere usate a certe condizioni senza il consenso dell'autore.
  • Art.65: la riproduzione di articoli di giornale e riviste è possibile su altri giornali e riviste indicando fonte e autore,a meno di volontà contrarie dell'autore. La riproduzione di opere al pubblico in avvenimenti di attualità è consentita invece indicando dove possibile il nome dell'autore. Esempio: voglio pubblicare un articolo di giornale a carattere economico sul mio sito. Ai sensi del comma 1 dell'art 65 non posso farlo.
  • Art.66: è libera la riproduzione, su ogni mezzo, di discorsi di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico,a fine informativo,citando autore e luogo.
  • Art.68: un volume può essere riprodotto mediante fotocopia solo per il 15% del volume escluse le pubblicità,è sempre vietata per spartiti musicali ed inoltre la riproduzione ad uso personale non deve avere fini di lucro.
  • Art.70: Il riassunto,la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e senza concorrere allo sfruttamento dei diritti economici. Al di fuori di questi fini o lucrarci sopra è un'operazione illegittima.
  • Art.71-sexies: è consentita la riproduzione personale,eseguita direttamente dall'interessato, di opere musicali e film non a fini commerciali. Non è possibile mettere in condivisione al pubblico le opere,a meno che non ci siano accordi in merito.
    Se acquisto un CD con delle misure tecnologiche a protezione,devo avere cmq la possbilità di eseguire la copia privata,anche solo analogica,per l'uso personale.

Lezione di Mercoledì 19-10-05

Diritti connessi: le leggi sul diritto d'autore riconoscono diritti anche ad altri soggetti. Pensiamo ai diritti del produttore cinematografico,sulle fotografie,sugli interpreti,che non sono comunque gli autori.

Tutela delle banche dati: decr.leg 169/99 all'art.2 definisce le banche dati come raccolta di opere,dati o altri elementi. I dati devono essere indipendenti tra loro,e organizzati in modo tale che possano essere accessibili individualmente. L'oggetto della tutela della banca dati è l'organizzazione del materiale e non il contenuto,il quale potrà essere al massimo oggetto di tutela del diritto d'autore. Sono previste due possibilità di tutela per le banche dati:

  • diritto d'autore: è in capo all'autore della banca dati che può effettuare tutta una serie di operazioni sulla banca dati stessa(modifica,riproduzione,ecc). Anche i singoli contributi della banca dati possono esser tutelati dal diritto d'autore;la durata è di 70 anni.
  • diritto sui generis: la creatività viene a mancare(si pensi all'elenco telefonico),ma c'è un'attività che richiede una sua tutela,cioè la raccolta del materiale. Anche se il costitutore non è autore,compie un'attività tutelata. La banca dati non è tutelata in quanto opera,ma può esserlo l'attività di raccolta. Il costitutore ha il diritto di vietare l'estrazione o l'impiego dell'insieme di informazioni,a patto che abbia investito tempo,denaro,fatica per raccogliere tali dati. Il diritto sui generis vale per 15 anni dal momento della formazione della raccolta.
  • utilizzazioni libere delle banche dati: si veda la durata dei diritti precedenti. Ad aggiunta di ciò,l'accesso e la consultazione della banca dati è libero sempre per finalità didattico-scientifiche,mai a scopo di lucro. La riproduzione di parte o tutta la banca dati è soggetta all'autorizzazione dell'autore.

Caso Confindustria Vs Difesa: catalogo cartaceo fatto dalla Conf. sulla produzione italiana militare,utilizzata poi dalla Difesa. All'autore spetta il diritto di distribuzione,e va chiesto l'autorizzazione all'autore per la riproduzione. Il catalogo era di dominio pubblico e non aveva carattere di originalità. Il giudice precisa il significato di diritto d'autore,ribadisce la non tassatività dell'elenco di cui all'art. 1,ma soprattutto sottolinea che è la forma dell'esposizione a costituire oggetto di tutela. Il catalogo diventa oggetto di tutela. L'importante è vedere la soggettività propria dell'autore nella forma della sua espressione.
(Ci sono casi in cui la legge interviene direttamente a regolare un rapporto dipendente-datore in relazione all'opera svolta dal dipendente. In altri casi non lo sono,per esempio un software realizzato da un soggetto per un'azienda senza che esista un rapporto di dipendenza,i diritti d'autore sorgono in capo all'autore,ma la software house quali diritti avrà??)

  • Sentenza roma '04: si ribadisce che la raccolta dei contenuti deve aver costituito un investimento per godere del diritto sui generis,e deve avere carattere di creatività per godere del diritto d'autore.

Lezione di Martedì 25-10-05

Appunti: Applicazione del diritto d'autore e diritti connessi a tre tipologie di opere on-line:

  • siti web: universo infinito di tipologie,la problematica è la qualifica di un sito come opera tutelabile dal diritto d'autore. E' il sito in sè ad esser tutelato o l'opera che veicola? Sicuramente ha molta rilevanza la forma espressiva del contenuto,indipendentemente dal contenuto stesso. Comunque io consideri il sito,opera tutelabile in sè o solo il suo contenuto,si arriva ad interpretarlo sulla base dell'espressione del suo contenuto. Un sito può essere un'opera composta o in comunione,a seconda di chi lo realizza. Non c'è molta giurisprudenza in materia.
    • fattispecie giornalista Vs RAI: un giornalista che collaborava con la RAI realizza un sito che si configura come un giornale telematico,alla fine degli anni '90. Il rapporto con la RAI viene meno e il sito viene diffuso senza l'autorizzazione dell'autore,violando il diritto morale di paternità del sito. I diritti di sfruttamento economico spettavando alla RAI,ma voleva far valere il diritto di paternità dell'opera. Il tribunale riconosce il diritto per il giornalista di farsi riconoscere come autore. Il sito fu poi chiuso e la RAI avendo diritto di distribuzione decise di non metterlo in rete,anche se il diritto morale gli fu riconosciuto. E' l'unico provvedimento in materia di diritto d'autore sui siti web. Si parte dal presupposto che l'opera sia tutelabile comunque perchè è un giornale telematico. La valutazione sulla tutelabilità del sito,sta sulla forma espressiva del contenuto,alla modalità con cui viene espresso.
  • liste di discussione: c'è da domandarsi se i singoli contributi messi a disposizione del pubblico siano tutelabili. E' lecito che il mio contributo possa essere utilizzato da terzi,stampato,ecc?
    • fattispecie della Ducati: la ducati ha investito anni fa nella realizzazione di una comunità virtuale di fans della moto ducati. Dagli scambi d'idee ed opinioni sono nate indicazioni poi sfruttate a livello di produzione. La lista di discussione appartiene ai soggetti che han contribuito o alla Ducati stessa? A seconda di cosa analizzo,ci sono diverse tutelabilità:
      - Se considero i contenuti e hanno carattere di creatività,sono tutelabili dal diritto d'autore,ergo un terzo non potrà copiare,modificare,distribuire,ecc i contributi senza il consenso dell'autore stesso;
      - Se la valuto come un insieme di contenuti(banca dati),e se c'è stato un investimento (denaro,risorse,tempo),anche se la lista di discussione non ha quella forma espressiva che le permette la tutelabilità del diritto d'autore,potrà godere del diritto sui generis. In questo modo potrà impedire che un terzo prenda parte o totalità dei messaggi ed operarci sopra.
      - Se la vedo come un'opera collettiva,è una raccolta di opere distinte(altrimenti è composta). Per esempio la comunità Fabula raccoglieva racconti di persone e quindi poteva considerarsi opera collettiva.
      La tipologia della banca dati è più facilmente riconducibile. L'elemento in comune è che chi organizza realizza una scelta del coordinamento del materiale.
    • lista moderata: si può assumere che una scelta e un'organizzazione del materiale venga fatta,e quindi potrebbe esserci il diritto d'autore;
    • lista non moderata: non è presente un soggetto che regola i post nella discussione,quindi sarà ben difficile individuare gli elementi che qualifichino il diritto d'autore;
  • motori di ricerca: è costituito dalla parte della raccolta e produzione della banca dati tramite software specializzati e dalla parte di ricerca nella banca dati. Oggetto di tutela saranno i software nella prima fase,nella seconda fase la raccolta di link è sicuramente una banca dati,accessibile individualmente,quindi potrà essere oggetto del diritto sui generis(se c'è stato un investimento rilevante,cosa quasi certa per i search engine),il che comporta l'impedimento da parte del titolare,dell'estrazione di parte o in toto della raccolta, o del diritto d'autore,se c'è scelta e coordinamento del materiale e carattere di creatività,e il giudice valuterà se questa scelta sussiste in capo al titolare.
    Web Crawler

Diritti connessi: la legge 633/41 individua delle opere ritendendo che nn sia applicabile il caso del diritto d'autore ma individuando altri diritto correlati ad esso. Qui vediamo tre categorie di esempio:

  • fotografie: l'attività del fotografo è tutelata dai diritti connessi. Nel caso la fotografia si qualifichi come opera dell'ingegno,si applicherà la normativa sul diritto d'autore,con tutto quel che comporta(il giudice valuterà la creatività e l'originalità); nel caso la fotografia sia un mero atto riproduttivo(come una banale foto al duomo di Milano),si riconosce il diritto connesso a chi l'ha realizzata,che dura 20 anni. Quest'ultimo ha diritto di riproduzione,diffusione,indicazione dell'autore,ecc. Esempio: trovo una foto su un giornale cartaceo,senza alcuna indicazione d'autore,la data di produzione,ecc e decido di riprodurla. Posso farlo perchè nn sappiamo a chi rivolgerci. Su un sito c'è una foto come mero atto riproduttivo,senza indicazioni come nell'esempio precedente. La legge dice che se le foto non riportano le indicazioni la riproduzione non è abusiva,ma solo quella,e prendere la foto e metterla nel mio sito è diffusione dell'opera e c'è il rischio che la legge venga interpretata in senso restrittivo,anche perchè non c'è giurisprudenza in materia.
    Eccezioni al diritto di riproduzione: supponiamo che vogliamo usare la fotografia di un euro,per fare un'iconcina o per altri scopi. La mera fotografia dell'euro è da considerarsi libera e posso portarla nel mio sito,ma se è oggetto di una fotografia professionale,non siamo più in questo caso. L'autorizzazione alla riproduzione potrebbe spettare non solo all'autore,ma anche al datore di lavoro del fotografo o al suo committente.Tutte le problematiche hanno difficoltà di tipo probatorio. Come faccio a sapere poi se è una mera riproduzione o un'opera? Ricapitolando:
Se c'è nome dell'autore devo chiedere l'autorizzazione per riprodurla,a prescindere 
che sia un'opera o un mero atto riproduttivo.Se non c'è il nome bisogna chiedersi 
se la foto è un mero atto riproduttivo: se lo è si può far valere l'eccezione al 
diritto di riproduzione,se non lo è e la troviamo in un sito commerciale,può esserci
 il caso che sia un'opera,magari perchè all'apparenza non appare come una mera 
riproduzione pura e semplice ed è usata a fini pubblicitari,rendendo quindi non 
usufruibile l'opera per riproduzioni,in quanto non posso nemmeno chiedere l'autorizzazione.
  • ritratti: ho bisogno dell'autorizzazione della persona ritratta per la riproduzione della foto. Ci sono delle eccezioni giustificate dalla notorietà,dall'uso svolto dalla polizia,da scopi didattici e scientifici,il tutto senza ledere la dignità e l'onore dell'autore.
    Sentenza: noi possiamo utilizzare il ritratto di persone notorie per informare ma non a scopi pubblicitari di qualsivoglia oggetto o evento.
    Faccio la foto di un ciclista e la metto sul mio sito di fan di ciclisti. Ai sensi della normativa sui dati personali servirebbe il consenso,ma ai sensi della normativa sui ritratti parrebbe di si. La problematica rimane aperta.

Lezione di Mercoledì 26-10-05 SOSPESA

Sospesa.


Lezione di Mercoledì 2-11-05

Tutela del software

Art.2: oggetto di tutela è il risultato della creazione originale e il materiale preparatorio per averlo attuato,tranne le idee e i principi alla base della sua ideazione,che non sono protetti. Oggetto della tutela è la forma espressiva. Al materiale preparatorio si riconducono solitamente le specifiche del programma.

Titolare dei diritti: la regola generale è che i diritti morali spettano a colui che ha creato l'opera. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato i diritti morali,non essendo alienabili anche se non esercitabili,spettano sempre all'autore,ma quelli patrimoniali,spettano al datore di lavoro nel caso ci sia rapporto di dipendenza,oppure tramite accordo contrattuale se è stato commissionato da un'azienda ad un terzo.

  • Durata: vale 70 anni dopo la prima pubblicazione o messa a disposizione al pubblico;
  • Diritti del titolare: relativi alle attività inerenti alla riproduzione,la distribuzione,la modifica. I diritti patrimoniali sono tenuti attraverso la licenza,i quali possono anche essere ceduti in parte o tutti,è un contratto attraverso il quale si fanno valere i propri diritti patrimoniali,la legge non dice nulla in proposito in quanto si lascia la libertà alle parti.
  • licenze: dal contenuto della licenza si può vedere quanti diritti acquisice chi acquista o usa il software e quanti rimangono in capo al titolare.
    • software proprietario è ceduto attraverso una licenza uso,prevede solo l'utilizzo del software. ** freeware permette la distribuzione ma nn la modifica dello stesso;
    • shareware permette la distribuzione ma l'utilizzo è condizionato in qualchee modo dopo un certo tempo scaduto;
    • Public domain: software distribuito attraverso licenza in cui si concedono tutti i diritti patrimoniali;

Diritti dell'utente:colui che ha acquisito legittimamente la facoltà di utilizzare il software(tramite acquisto o perchè è free) ha diritti riconosciuti dalla legge indipendentemente da quelli scritti sulla legge.

  • se la licenza non lo esclude può correggere,tradurre,ecc il software a fini di necessità d'uso;
  • Posso fare una copia di riserva anche se la licenza dice che è vietata la copia personale.
  • posso provare il programma per valutarlo senza consenso da parte della licenza;
  • è possibile la decompilazione con l'unico obiettivo di ottenere l'interoperabilità con altri programmi,con molti vincoli però: solo alcuni soggetti legittimati possono farlo,per le parti relative al fine preposto,senza cedere le informazioni ottenute a terzi o farne uso diverso per le quali sono state ottenute. E' difficile dire comunque a priori quale parte servirà per i nostri fini.

Ruolo della SIAE: società che gestisce i diritti d'autore dei distributori. I diritti sorgono alla creazione a prescindere dalla deposizione alla SIAE. La SIAE ha l'obiettivo di gestire i diritti patrimonaile e di far valere i diritti morale per conto dell'autore in generale. Si fa un contratto tra autore e società la quale viene incaricata di far valere i diritti dell'autore, trattenendosi la sua parte su base contrattuale. I diritti morali non possono esser ceduti ma si possono non far valere. In assenza dell'incarico alla SIAE sarà l'autore stesso a far valere i diritti.
In riferimento al software,la SIAE tiene un registro per i programmi,e la registrazione è facoltativa. L'incentivo alla registrazione vien dato dallo scopo che esso costituiisce una prova di paternità effettiva dell'opera. La SIAE non fa alcuna verifica sull'opera depositata,prende il software e conserva la registrazione e l'ora in cui è avvenuta. L'altra funzione è l'apposizione del contrassegno sul supporto contenente il programma. Si consente alla possibilità di sottrarsi all'apposizione obbligatoria del contrassegno,tramite dichiarazione preventiva che assicuri che i programmi per elaboratore, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico,non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere o superiori al 50% delle opere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore,concorrendone economicamente al loro utilizzo. La SIAE consegnando il contrassegno,dà una dichiarazione,che comunica che quanto è contenuto nell'oggetto su cui si pone il contrassegno è tutelato dal diritto d'autore. La violazione della normativa suil diritto d'autore determina provvedimenti penali e civili. Non tutte le violazioni dei diritti patrimoniali sfociano in provvedimenti penali. La sanzione penale più pesante corrisponde soltanto ad alcuni casi.

Tutela penale:

Art.171-bis: chi duplica per trarne profitto programmi per elaboratore o per stessi motivi distribuisce copie del programma non contrassegnati dalla SIAE,rientra nella fattispecie penale.

  • Fattispecie Ristomat-Agape: la sentenza dà ragione a Ristomat a fronte dell'articolo precedentemente spiegato. Il bollino SIAE ha rilievo per la vendita e commercializzazione ma la sua assenza non consente la duplicazione abusiva a scopo di profitto del software;
  • Sentenza Modena '99: la duplicazione è la copia identica,magari con delle variazioni allo scopo di nascondere il plagio,non riguarda la copia delle specifiche funzionali;
  • Cassazione 02: si distingue fra il termine duplicazione,che è una copia identica,e la riproduzione che si riferisce a dare solo una nuova destinazione al contenuto;
  • Cassazione 01,sentenze: si parla di scopo di profitto,sostituendo quello di lucro;fino al 2000 si parla di lucro,cioè attribuito al guadagno,non sussiteva un'applicazione penale quando non emergeva un guadagno per chi infrangeva la legge,mentre il termine profitto intende anche il risparmio ricavato dal mancato acquisto del software,determinandone la fattispecie penale. In realtà non si è modificato la legge precedente ma specificato e ampliato il significato del termine di lucro,che già sussisteva da prima del 2000. Se la persona prima del 2000 ha duplicato il software senza scopo di lucro,si pensa non possa essere colpita da fattispecie penale. Invece si sottolinea che anchee prima di tale periodo,valeva questa fattispecie e nn c'è stato un ampiamento della tutela penale.
  • fattispecie GF Vs Ditta: la sentenza dice che non ci sono prove sufficienti per determinarne la duplicazione abusiva e ricorrere alla fattispecie penale. Non bastano delle prove indiziarie.

I software di pubblico dominio sono tutelati dal diritto d'autore tanto quanto quelli di tipo propietario. Vengono concesse delle licenze particolari in cui si cedono determnati diritti. FSF e OSI hanno in comune il libero accesso al codice sorgente per studiarlo e poterlo eventualmente modificare e l'effetto a cascata delle licenze,vincolo di natura contrattuale,che permette la distribuzione all'utente del software,sotto certe condizioni.

  • Free Software Foundation: libertà d'esecuzione,di studio e di modifica del programma,accedendo al codice sorgente. Nel momento in cui lo modifico ho diritto a distribuire le modifiche.
    Alcune licenze sono state ritenute conformi o meno ai principi individuati causando dissensi all'interno della stessa FSF. Su questa problematica è nato l'altro movimento,che riteneva valide le altre licenze non ritenute valide dall'altro.
  • Open Source Iniziative: si accettano licenze che pongono limitazioni individuali al software,si può associare software proprietario al software con questa licenza.

La licenza GPL è conforme ad entrambi i filoni.

Tutela brevettuale: ha per oggetto l'invenzione iniziale,la condizione è la novità,l'attività inventiva e l'applicazione industriale La normativa europea non sono chiare in modo uniforme sull'attribuibilità di stato d'invenzione rispetto ad un programma,e della conseguente tutela brevettuale.

Link utili:


Lezione di Martedì 8-11-05

N.B.: Elenco dei possibili temi per la ricerca: qui
Si ricorda che le ricerche vanno fatte su casi concreti,cioè analizzando una licenza reale,un sito o quant'altro vi sia richiesto,non sviluppando argomentazioni o riassunti sui temi del corso.

  • Tutela delle opere musicali: sono protette le opere musicali con parole o meno,che presentano carattere creativo. Le figure soggette ai diritti sulle opere musicali sono:
    • autore: compositore,colui che crea le note musicali dell'opera. Il paroliere è il coautore,e si occupa delle parole dell'opera;
    • interprete: rappresenta le opere musicali
    • produttore di fonogrammi: ha la responsabilità di mettere le opere su supporti.
    • emittenti radiofoniche e televisive;

Si tiene conto quindi di tutti i soggetti che interagiscono con le opere musciali. La norma fa riferimento ad un contesto che non è quello attuale:le tecnologie attuali sono diverse da quelle dell'epoca in cui furono sviluppate queste leggi. La tecnologie funge anche da intermediario tra autore/interprete e diffusione.

  • Diritto d'autore

Ha diritto di pubblicazione,registrazione e distribuzione,così come il diritto di non farlo. Se si cede il diritto di riproduzione ad una casa produttrice di fonogrammi,non cedo il diritto di esecuzione pubblica se non esplicitamente indicato nel contratto.

  • Diritti compositori e parolieri

I diritti di utilizzazione economica spettano all'autore della parte musciale mentre il profitto derivante dall'utilizzo economico è spartito tra autore e paroliere. Nelle composizioni liriche e nelle canzonette ci sono delle ripartizioni differenti. Compositopore e paroliere possono utilizzare la propria opera indipendentemente a meno che non si verifichino condizioni esplicitamente trattate dalla legge:per esempio l'autore della parte letteraria,può utilizzare le parole in altro modo(poesia),ma se le cede a un compositore, questo non può utilizzarle per un'altra canzone a meno che il primo non le abbia mai utilizzate.

  • Diritti dell'interprete

Sono diritti connessi. Può decidere se registrare o meno l'opera che sta interpretando,esercitare un diritto di riproduzione,autorizzare la messa a disposizione al pubblico,ecc..All'interprete spettado i diritti legati alla diffusione dell'opera con la possibilità di cederli a terzi o trattenerli. Se io realizzo l'opera e la distribuisco ho bisogno del consenso dell'autore dell'opera ma se il compositore e interprete non coincidono,ho bisogno del consenso anche dell'interprete.

  • Diritti del produttore di fonogrammi

Se io autore ho ceduto alla casa editrice musicale,la possbilità di distribuire e produrre la mia opera,il produttore ha i diritti di riproduzione,di distribuzione,di autorizzazione e di cessione dell'opera su un sito web e un terzo quindi non può prendere quell'opera se i diritti di distribuzione sono stati riconosciuti al produttore.

  • Durata dei diritti: durano 50 anni,per interpreti,produttori e distribuzione radio-televisiva. Quello del compositore è ancora di 70 anni ma questi sono diritti connessi.

Riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
Rinetra in una di quelle utilizzazioni libere per contemperare da una parte il diritto d'autore e dall'altro l'interesse alla diffusione della cultura. E' un limite al diritto d'autore. Essa è consentita sotto certe condizioni:

  • la deve fare una persona fisica senza scopo di lucro e fini commerciali,ad uso personale,nel rispetto delle misure tecnologiche del 102-quater,che stabilisce la possibilità del produttore di imporre sul supporto dell'opera,delle misure che impediscano la violazione del diritto d'autore. Se l'opera mi impedisce una riproduzione,quest'articolo non mi dà il diritto di superare queste barriere per riprodurre la copia personale. La riproduzione non va effettuata da erzi(responsabilità penale).

Difficoltà: parrebbe che il diritto di riproduzione non spetti qual'ora si trovi sul sito web. In generale l'articolo 71-sexies viene interpretato così:la riporoduzione privata non è ammessa,quando l'opera è protetta da misure tecnologiche o l'accesso è consentito da accordi commerciali. Oggetto di dicussione la persona fisica che ha acquisito possesso legittimo dell'opera e può fare una copia privata anche solo analogica senza ledere ai diritti di sfruttamento economica dell'opera. I produttori non possono mettere impedimenti tecnologici tali da impedire copia privata,anche solo analogica,non necessariamente digitale,sempre ad uso personale.
I soggetti visti prima hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata,essa è libera perchè non soggetta al consenso dell'autore,ma si deve un compenso a questi soggetti:di fatto viene stabilito per legge che una parte del compenso che l'acquirente riconosce al venditore dei supporti di registrazione,parte del compenso viene trasmessa agli autori attraverso la SIAE. Ma non sempre acquistiamo supporti per esecitare il diritto di riproduzione privata dell'opera,se mi serve solo per registrare dei dati elaborati dal sottoscritto,quindi questi utenti si troveranno una maggiorazione di fatto penalizzante.Da questo si evince che i diritti di riproduzione ha limiti molto stretti.

  • Digitalizzazione della musica: problemtiche connesse,è traduzione dell'opera,che spetterebbe all'autore,o diritto di copia?(che spetta a tutte le figure di prima) Come fa il produttore a distribuire via web se non ricorre alla digitalizzazione? E per quanto riguarda gli spartiti?E il sampling è un diritto di modificazione soggetto all'autorizzazione dell'autore? Processi connessi alla digtalizzazione della musica parrebbero soggetti all'autorizzazione dell'autore.E fare il ripping dei cd/dvd per uso personale è concesso senza autorizzazione dell'autore? La giurisprudenza nn dà risposte precise,e si lascia spazio alla sua interpretazione.

Reti P2P
I soggetti analizzati sono l'utente e il fornitore del software. Utente compie download e upload,si realizza anche una distribuzione,quindi è abbastanza ovvio che ci sia una responsabilità dell'utente,ma bisogna vedere le posizioni del fornitore del software.
Prenderemo come riferimento la giurisprudenza americana occupatasi del problema.

  • RIAA Vs Mp3.com: il sito Mp3.com consente di fare l'upload dei tuoi cd musicali e trasformarli in file mp3 per poterli sentire dappertutto. La RIAA fa causa al sito per violazione di copyright. Accolta perchè si erano copiati illecitamente migliaia di brani e consentiva l'accesso non sol all'utente per i suoi brani,tramite un qualche strumento di identificazione,ma a tutti,venendo a configurare quindi un'appropriazione illecita.
  • Riaa Vs DMS: la DMS aveva fatto un walkman capace di leggere mp3 e RIAA fa causa alla DMS per facilitazione di attività illegale. Viene respinta l'accusa della RIAA basandosi su un'altra sentenza precedente(caso SONY),in cui spiccava il concetto di conoscenza delle potenzialità degli strumenti creati: se uno strumento,accanto agli usi leciti,permette anche gli illeciti come la violazione del diritto d'autore,se lo sviluppatore non ne è a conoscenza di questo fatto,non può considerarsi responsabile.
  • Caso Napster: nessun file era memorizzato sul server centrale di napster,ma si teneva traccia dei files posseduti dai vari clients,indicando agli stessi dove reperirli. Non c'è quindi alcuna riproduzione illeggitima dei files da parte di napster. Napster è responsabile in via indiretta degli utenti, gli utenti hanno le solite responsabilità di violazione del diritto di distribuzione dei files protetti,ma si discute riguardo alla conoscenza da parte di Napster delgli illeciti posti in atto dagli utenti,perchè aveva la possibilità di monitorare la'ttività dei vari clients,quindi anche quella illegittima.
  • Grokster: nulla transitava sul server e non si aveva visibilità dei files che venivano scambiati,nessuna registrazione,nessuna possibilità di sapere cosa succedesse sulla rete,ma il giudice,rifacendosi sempre alla sentenza sony,ritiene responsabile Grokster per le attività illecite svolte dagli utenti,in primis proponendosi come alternativa a Napster,attività illegittima,e poi non sviluppando filtri per prevenire l'attvità illecita,pur essendo a conoscenza del contesto in cui si sviluppava il traffico(cioè delle problematiche inerenti alla violazione di diritto d'autore e la possibilità del software stesso di garantire un facile infrangersi della legge). Il fatto che nn venga monitorato alcunchè facilitava l'attività illecita.

Alcuni link di ulteriore sviluppo degli argomenti:

Alcuni dei più famosi software di P2P:


Lezione di Mercoledì 9-11-05

Valore giuridico del documento informatico

Si discute del valore giuridico di un documento prodotto su supporto informatico e rimanente su tale supporto. La normativa del 97,legge Bassanini,riconosce valore giuridico al documento elettronico in maniera generale.

  • Art 20: viene citata la firma qualificata o digitale,ma si stabiliscono le condizioni per garantire la validità del documento informatico al pari del documento cartaceo. Esse sono:
    • l'identificabilità dell'autore;
    • l'integrità del documento

Ad oggi tali requisiti vengono garantiti principalemtne tramite tecniche crittografiche. In realtà in un primo tempo,ci si concentrò esclusivamente sull'uso di queste tecniche. Nel frattempo uscì una direttiva comunitaria con lo stesso obiettivo che lasciava aperte anche altre strade per garantire tali condizioni e quindi anche l'ordinamento italiano si adeguò a questo principio,consentendo anche altre tecnologie alternative a quelle crittografiche sempre che vengano mantenuti i due prerequisiti citati prima.
Per i concetti di crittografia osservare la pagina del corso di sicurezza,dove l'argomento è stato trattato piuttosto bene(partire dalla lezione di Lunedì 10/10 ed osservare via via le altre che seguono e che trattano l'argomento. Nelle stesse pagine si trovano anche link di approfondimento).
Le tecniche crittografiche garantiscono la riservatezza della comunicazione. La firma elettronica garantisce l'integrità di quanto scritto,mentre quella qualificata(compresa quella digitale) anche l'identificazione dell'autore e la provenienza del messaggio. L'efficacia probatoria del documento va di pari passo con la sottoscrizione del documento tramite firma elettronica o meno. La firma elettronica qualificata nn fa riferimento a tecniche crittografiche,ma vuole il rispetto di certe condizioni:

  • la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica;
  • il controllo esclusivo sui dati;
  • duplicato qualificato mediante dispositivo sicuro (lasciano aperta la scelta tecnologica);

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata che usa la crittografia asimmetrica. Il valore di forma scritta ce l'ha solamente il documento con fimra elettronica qualificata(o digitale),e quindi potrà essere utilizzato in tutti i contesti in cui è richiesto il valore della forma scritta. Essa è vincolante,quindi la condizione perchè il documento elettronico abbia il medesimo valore di un documento cartaceo sottoscritto è che sia apposta una firma elettronica qualificata.
La funzione di hash garantisce l'integrità del messaggio. Se noi abbiamo interesse anche a garantire la riservatezza si ricorrerà ancora alle tecniche crittografiche,ma non è richiesto dalla legge.

La marca temporale
Si fa l'hash del documento e lo si spedisce a un terzo che svolge l'operazione di validazione temporale,apponendo data e ora di ricezione appena gli arriva. Quest'ultimo lo firma con la propria chiave privata,rispedendolo al richiedente.


Lezione di Martedì 15-11-05

Riassunto della precedente lezione:
viene riconosciuto valore giuridico al documento elettronico,però a determinate condizioni o meglio si attribuiscono valori diversi a seconda se il documento sia sottoscritto o meno attraverso firma ellettronica o qualificata. Le condizioni perchè gli sia riconosciuto valore giuridico:

  • garantisce identificabilità autore;
  • integrità del documento;

Le tecniche crittografiche danno garanzia di questi due elementi,specialmente la crittografia simmetrica. Esse preservano anche la riservatezza,che comunque non è condizione per il riconoscimento della sua validità.
Il principio di provenienza non è sufficiente per associare ad una persona o entità precisa un certo messaggio: ciò ce la garantisce una procuedura burocratica in cui si ricorre a dei registri tenuti dalle Certification Authority dove si associa ad una coppia di chiavi una persona.Il documento informatico privo di firma ha efficacia debole ai fini di effettività probatoria.
Accanto a qursto c'è il documento con firma elettronica,liberamente valutabile dal giudice,che può riconoscerne la validità della prova. Non necessita il requisito di forma scritta,si preserva l'integrità del documento ma è difficile ricondurla ad un'identità.
E' invece col documento sottoscritto con firma digitale che abbiamo la forma scritta,possiamo ricorrere alla firma diigtale per la produzione di documenti per i quali l'ordinamento richiede la forma scritta. Essa è costituita dall'hash del documento (funzione pressochè irreversibile),garantendone l'integrità,e apponendo la firma attraverso la chiave privata,garantiamo anche la provenienza del messaggio. Di fatto la firma digitale è un allegato al messaggio,il documento a cui si associa l'hash può anche essere in chiaro.
Le autorità di certificazione gestiscono dei registri per le associazioni fra chiavi e persone,rilasciando un certificato digitale contenente varie informazioni,con il quale si certifica appunto l'associazione di una chiave pubblica ad un'entità. La validazione temporale è un procedimento attraverso al quale si attribuisce al doc una data e un'ora e si ottiene attraverso una marca temporale,si produce l'hash del documento trasmesso all'autorità di certificazione,l'autorità appone la data e l'ora del ricevimento e lo ritrasmette apponendo la propria firma con la chiave privata.

In generale si può ricorrere sempre al documento elettronico,però vi sono anche dei contesti in cui il legislatore ha ritenuto di imporre l'uso della firma digitale soprattutto in quei contesti legati alla pubblica amministrazione,per rendere efficace e sicura la comunicazione. L'adempimento di tipo burocratico non può essere svolto se non attraverso queste modalità(vedere le slides per l'elenco dei casi in cui è previsto l'uso obbligatorio della firma digitale).
Esistono settori in cui è facoltativo l'uso di modalità informatiche come il settore dell'archiviazione dei documenti contabili. Esiste un obbligo generale delle imprese di conservare contratti e corrispondenza,che dura 10 anni,ma in alcuni contesti può durare anche per 20 anni,ciò dovuto alla normativa che impone obblighi conservativi. Il ricorso al documento elettronico può determinare ovviamente dei vantaggi. E'possibile quindi ricorrere alla conservazione,produzione e trasmissione dei documenti in genere su supporto informatico,e trascrivere quelli su carta su supporto informatico.
E' subentrara la possibilità di produrre conservare e tramsettere delle fatture. La posta elettronica è un mezzo frequente per questo genere di cose. Il decreto legislativo consente la conservazione della stessa e la trasmissione presso il destinatario sempre su supporto informatico.

  • 82/05 articolo 3(entra in vigore dal 1/1/06): diuritto all'uso delle tecnologie,diritto riconosciuto e dirompente,perchè si può imporre alla pubblica amministrazione di comunicare attraverso via telematica con firma digitale. Questo articolo non è sanzionato ad oggi,anche se sancito.
  • conservazione: articolo del codice civile prevede la conservazione anche su supporto informatico di alcuni documenti. Si vedono alcune possibilità:
    • Conservazione nata e mantenuta su supporto informatico;
    • nata e mantenuta su supporto cartaceo;

I documenti devono essere statici non modificabili,come prima condizione. Ci sono due fasi:

  1. memorizzazione: l'attività di archiviazione;
  2. conservazione:i vincoli sorgono sulla conservazione,dove si deve ricorrere alla firma digitale fatta sull'hash dei documenti o su tutti i documenti stessi. Esiste il responsabile della consevazione che prende un lotto di documenti e a tempi scanditi,appone la firma digitale e provvede alla conservazione. Questo sistema evita l'obbligo di dover ricorrere a strumenti suggeriti da provvedimenti precedenti. Con la firma digitale e la marca temporale si possono conservare documenti informatici,c'è comunque la possbilità di scannerizzare i documenti cartacei e conservarli su supporto informatico. Anche su questi si appone ancora la firma digitale e la marca temporale,mentre con dodocumenti originali unici,di cui non c'è copia,non basta il responsabile ma servono funzionari pubblici(notai) che verificano la corrispondenza identica tra originale e copia,nel caso venga distrutta l'originale cartaceo(altrimenti quello che farà fede sarà ovviamente l'originale).

il riversamento diretto è il trasferire un documento di un certo tipo su un altro supporto senza modificarne la sua natura,mentre il riversamento sostituitivo altera la rappresentazione digitale,che è l'ipotesi più frequente. Nel caso di documenti analogii e digitali conservati,servirà ancora firma digitale e marca,ma per documenti digitali con firma digitale e analogici unici servirà ancora il notaio.

La fattura è possibile effettuarla attraverso posta elettronica,ma non stiamo creando una fattura conservabile su supporto informatico. Come produrre una fattura elettronica?Ancora ricorrendo alla firma digitale e marca temporale. Ciò può apparire singolare perchè una fattura non viene sottoscritta in genere,ma si vuole garantire origine e contenuto. Se un'impresa produce diverse fatture e vuole ricorrere a questa modalità tramite f.digitale e marca temporale,nel produrre, conservare e trasmette su supporto informatico le fatture,necessiterà di un accordo con i destinatari della fattura:la conservazione della fattura non avviene in copia cartacea,quindi comporta una serie di oneri procedurali,economici,ecc..che il legislatore non impone,quindi se ricorro a fatture elettroniche avrò bisogno dell'accordo coi destinatari.

  • Posta elettronica certificata: Art45 regola trasmissione degli atti da soggetti privati a pubblica amministrazione. Il documento è consegnato quando lo trovo nella mailbox non quando l'ho spedito.

Lezione di Mercoledì 16-11-05

******************Stato di Updating******************

Lezione di Martedì 22-11-05

******************Stato di Updating******************

Lezione di Mercoledì 23-11-05

******************Stato di Updating******************

Lezione di Lunedì 29-11-05

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Lezione di Martedì 30-11-05

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